IL RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUE IN CASO DI RETROCESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA

Secondo la Cassazione è sufficiente che permanga la sostanziale prosecuzione dell’attività esercitata in precedenza

Pubblicato da Il Sole 24 Ore di oggi il novo articolo di Angelo Zambelli

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue, secondo l’articolo 2112 del Codice civile, in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, ivi incluso il caso di cessazione di affitto d’azienda, con conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché permanga la sostanziale prosecuzione dell’attività già esercitata in precedenza.

Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza 12274/2025 in merito a un’ipotesi di doppia retrocessione. Il datore di lavoro, gestore di una gelateria costituente il ramo d’azienda oggetto di cessione, nel mese di gennaio ha comunicato a una dipendente la scadenza del contratto di affitto stipulato con la cedente, proprietaria dell’intero complesso aziendale, e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con quest’ultima società, di nuovo immessa nel possesso dell’azienda. Tale società, contattata dalla dipendente e resa altresì edotta dello stato interessante della stessa, ha replicato di non aver alcun obbligo nei confronti della lavoratrice, avendo chiuso i propri locali per ristrutturazione. Tuttavia, il rapporto di lavoro della dipendente è stato l’unico a cessare, posto che gli altri dipendenti coinvolti hanno continuato a prestare l’attività lavorativa per una terza società subentrata nella gestione della gelateria, riaperta poco dopo – nella medesima sede e con la medesima insegna – tra febbraio e marzo del medesimo anno.

Il giudice di primo grado ha respinto le conclusioni formulate nel ricorso della dipendente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame l’articolo 2112 del Codice civile, argomentando sull’assenza di «continuità aziendale». La Corte d’appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, essendo incontestato il subentro nella gestione della gelateria della terza società, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Contrariamente a quanto sopra, la Cassazione ha evidenziato, innanzitutto, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un «fenomeno traslativo» già dalla retrocessione del ramo, ossia al momento 6della cessazione dell’affitto d’azienda. Ciò a motivo del fatto che l’articolo 2112 trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, incluso l’affitto di azienda, atteso che l’obbligazione dell’azienda affittuaria si risolve in un impegno sine die di mantenimento dei dipendenti trasferiti. Impegno che non può essere eluso con la formale restituzione dell’azienda a seguito della cessazione del rapporto di affitto, neppure laddove vi sia, come nel caso in esame, un periodo di sospensione dell’attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi anche in più fasi connesse tra loro.

Pertanto, l’applicabilità dell’articolo 2112 non poteva ritenersi preclusa né dalla non decisiva circostanza della ristrutturazione dei locali, né dalla sospensione dell’attività tra gennaio e febbraio, evidentemente avvenuta ai fini della stipulazione di un nuovo contratto di affitto d’azienda inerente sempre la produzione e vendita di gelati nei medesimi locali e, circostanza non irrilevante, con la medesima insegna.

La Cassazione ha, da ultimo, ritenuto fondata anche la censura con la quale la dipendente ha evidenziato come la comunicazione della datrice di lavoro ex articolo 2112 non potesse ritenersi un licenziamento, proprio in quanto la norma dispone la continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. Il ricorso della dipendente è stato, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, sulla base dei principi sopra richiamati.

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