Accolta la tesi del datore di lavoro di averle erogate erroneamente per un anno.
Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.
Il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, finché queste siano chiare e non contraddittorie. Così si è pronunciata la Corte di cassazione con ordinanza 20814/2026 riferendosi a una controversia che prende le mosse dal rapporto di lavoro fra il titolare di uno studio professionale e una dipendente, formalmente assunta part time.
La lavoratrice ha sostenuto di aver lavorato a tempo pieno nell’ultimo anno e ha chiesto al Tribunale di Lucca il riconoscimento del full-time fondando la sua pretesa su un presunto accordo scritto e sulle buste paga emesse dal datore di lavoro. Quest’ultimo, di contro, ha affermato che la prestazione era rimasta a tempo parziale e che le buste paga fossero errate perché redatte su un presupposto falso. In via riconvenzionale, pertanto, ha chiesto la restituzione delle maggiori somme retributive versate per errore, sporgendo anche denuncia per truffa contro la dipendente, sostenendo che quest’ultima, grazie alle credenziali di accesso al conto corrente, avesse compiuto operazioni fraudolente.
La Corte d’appello di Firenze, previa assunzione delle prove testimoniali riproposte dalle parti, ha riformato la sentenza del Tribunale di Lucca, accogliendo in parte il gravame interposto dal datore di lavoro. Avverso tale sentenza, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
Con riferimento all’accordo, la Suprema corte ha evidenziato che i giudici di secondo grado hanno correttamente sostenuto che il contratto di trasformazione da part time in full time era stato investito da specifico disconoscimento da parte del datore, ed era onere della lavoratrice chiederne la verificazione; la mancata istanza equivale a rinuncia ad avvalersi della scrittura come mezzo di prova, che diviene quindi inutilizzabile ai fini probatori. Pertanto, non è applicabile il canone ermeneutico indicato dall’articolo 1362 del Codice civile invocato dalla ricorrente perché, una volta che il documento è inutilizzabile per mancata verificazione, non c’è più un contratto da interpretare.
Secondo la lavoratrice, le buste paga erano da considerarsi una prova legale in termini di confessione stragiudiziale. A tal proposito, la Corte di cassazione ha richiamato un principio generale: il prospetto paga può avere natura di confessione stragiudiziale a sfavore del datore di lavoro, con efficacia di prova legale vincolante se le indicazioni sono chiare e non contraddittorie, altrimenti sono solo fonte di prova liberamente valutabile dal giudice.
Tuttavia, la Suprema corte ha anche sottolineato che l’efficacia di prova legale non è assoluta: in base all’articolo 2732 del Codice civile la confessione può essere invalidata se il confitente dimostra l’inveridicità della propria dichiarazione confessoria e l’errore di fatto (o la violenza) che ne abbia causato l’emissione. La Corte territoriale, con valutazione di merito confermata in Cassazione, ha ritenuto provato che le buste paga full time fossero frutto di un errore nella loro elaborazione, tesi sostenuta dal datore sin dall’inizio e corroborata da testimonianze e dati documentali.
Di conseguenza, le buste paga avevano perso il loro valore di prova legale ed erano sottoposte al libero apprezzamento del giudice, secondo l’articolo 116 del Codice di procedura civile. Ricadeva pertanto sulla lavoratrice, in applicazione della regola generale prevista dall’articolo 2697 del Codice civile, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, onere che la Corte territoriale ha ritenuto non assolto. Anzi erano emersi elementi che disponevano in senso contrario, fra cui la riduzione dell’attività dello studio per motivi di salute del datore, con lavoro tendenzialmente solo mattutino e raramente pomeridiano. Tali elementi erano perciò inconciliabili con l’asserito aumento dell’orario di lavoro, da part time a full time, rivendicato dalla dipendente.



