Illegittimo il licenziamento di un lavoratore per raggiungimento dei requisiti pensionistici dopo un accordo tacito di trattenimento in servizio.
Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.
Con la curva demografica in picchiata e le difficoltà nel trovare nuove risorse o talenti, gli strumenti volti a favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile sono tornati di attualità.
Con l’articolo 24, comma 4, del decreto Salva Italia (Dl 201/2011), convertito in legge 214/2011, in particolare, il legislatore ha previsto un meccanismo di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai settant’anni di età attraverso l’operatività di coefficienti di trasformazione, È bene tuttavia chiarire subito che tale fattispecie non attribuisce al lavoratore «il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro» fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, ma si limita soltanto a offrire la «possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore». Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 17589 del 4 settembre 2015, in cui è stato precisato altresì che una siffatta qualificazione giuridica dell’incentivazione di cui all’articolo 24 citato richiede sempre un accordo delle parti, che «consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi».
Nessun automatismo, dunque, ma una cornice normativa che rende negoziabile – caso per caso – la permanenza in servizio oltre l’età pensionabile, in un’ottica di flessibilità e valorizzazione dell’esperienza professionale.
In questo contesto, e nel silenzio della norma – che nulla dice circa le concrete modalità di esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro, a differenza delle precedenti disposizioni in materia – la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’accordo richiesto possa essere concluso in forma libera, anche oralmente o per fatti concludenti, e ciò in considerazione del principio della libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento.
Alle medesime conclusioni è giunta, di recente, la Corte di cassazione, con ordinanza 23603 del 20 agosto 2025, relativa a un lavoratore licenziato per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In particolare, la Corte di merito, investita della questione, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato, ritenendo sussistente un accordo tacito di trattenimento in servizio del lavoratore oltre la maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. La Corte di legittimità ha confermato la correttezza della decisione di merito, riconoscendo valore giuridico al comportamento concludente delle parti: il lavoratore, da un lato, che aveva proseguito la propria attività pur in presenza del raggiungimento dei requisiti pensionistici, e il datore di lavoro, dall’altro, che ne aveva accettato la prosecuzione, mantenendo in servizio il dipendente.
A conferma della centralità dell’accordo tra le parti – sia esso espresso o tacito – la Corte di cassazione, con ordinanza 23616 dello stesso 20 agosto 2025, ha di contro escluso che una delibera del Consiglio di amministrazione – su cui, nel caso di specie, un dirigente bancario aveva fatto affidamento per la propria permanenza in servizio al momento della maturazione del diritto alla pensione – possa costituire un vincolo contrattuale ai fini del mantenimento del rapporto di lavoro. Piuttosto – ha precisato la Corte – la delibera consiliare costituisce un atto interno della società e necessitante, per assumere rilevanza esterna, «di un ulteriore atto formale assunto dal soggetto dotato del potere di rappresentanza» dell’ente: come dire, è pur sempre necessario un accordo tra le parti.
Dall’interpretazione del quadro normativo incentrata sulla necessità di un accordo (anche tacito) tra le parti circa la prosecuzione del rapporto di lavoro discende che l’estensione legale della tutela di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato – prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 24, comma 4, del Dl 201/2011 – può operare esclusivamente in presenza di siffatto accordo. Diversamente, il raggiungimento dei requisiti pensionistici consente il libero recesso dal rapporto, esponendo il lavoratore a un licenziamento non assistito da alcuna tutela se non quella del preavviso.