ANCORA VIGENTE LA TABELLA DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE PER GLI INTERMITTENTI.

In una circolare ministeriale la conferma che l’abrogazione del regio decreto in cui era contenuta non ha effetti sulla disciplina vigente.

Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

Con l’abrogazione del Regio decreto 2657/1923, avvenuta quest’anno con la legge 56/2025, si è posto il problema della vigenza, nell’ambito della disciplina del lavoro intermittente, della tabella delle attività discontinue allo stesso allegata, e utilizzata – in assenza di disciplina collettiva – come parametro di legittimità per il ricorso a tale tipologia contrattuale. Sul punto è intervenuto il ministero del Lavoro, con la circolare 15 del 27 agosto 2025, allo scopo di chiarire (ancora una volta) le sorti della tabella, soprattutto per i settori che più frequentemente ricorrono al lavoro intermittente, come quello turistico.

L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente – anche detto “a chiamata” – è subordinato, ad opera dall’articolo 13 del Dlgs 81/2015, a due tipologie di condizioni, oggettive e soggettive, fra loro alternative: le prime attengono alle esigenze individuate di volta in volta dalla contrattazione collettiva; le seconde, invece, sono riferite all’età anagrafica del lavoratore (sotto i 24 o sopra i 55 anni). In mancanza di un contratto collettivo che disciplini l’ambito oggettivo di applicazione, il ministero del Lavoro, con interpello 10/2016, aveva chiarito che, «al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente», fosse possibile rifarsi alle ipotesi indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, richiamata dal Dm 23 ottobre 2004.

La questione da ultimo posta, dunque, è se tale tabella, contenuta in una fonte ormai abrogata, possa ancora considerarsi rilevante ai fini applicativi. Sul punto, non sono mancati precedenti chiarimenti da parte del Ministero, che già in occasione dell’abrogazione della tabella (poi non confermata in sede di conversione) disposta dal Dl 112/2008, era intervenuto con la circolare 34/2010, stabilendo che la stessa non incidesse sulla disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal Dm 23 ottobre 2004 doveva intendersi di natura «meramente materiale». Di recente, tale impostazione è stata ulteriormente confermata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale, con nota 1180 del 10 luglio 2025, ha ribadito la permanenza della tabella come riferimento valido per l’individuazione delle fattispecie in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile, proprio in virtù della natura esclusivamente ricettizia del rinvio operato dal decreto ministeriale.

In linea con tale consolidato orientamento, il Ministero, con la citata circolare 15, ha confermato che l’abrogazione del Regio Decreto non ha effetti sulla disciplina vigente del lavoro intermittente. Il motivo risiede – come già sostenuto – nella natura materiale del rinvio di cui al Dm 23 ottobre 2004, che ha cristallizzato, al proprio interno, il contenuto della tabella, rendendolo autonomo rispetto alle vicende normative della fonte originaria.

Il chiarimento fornito, «in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita […] in materia», consente di mantenere uno strumento operativo importante, specie in settori stagionali e discontinui, come quello turistico.

Resta tuttavia evidente – e in parte irrisolta – la fragilità di un impianto normativo che ancora oggi si regge su riferimenti risalenti a un Regio decreto del 1923, per quanto richiamati per via materiale. Sarebbe opportuno, quindi, un intervento di riordino che restituisca coerenza e attualità alla disciplina del lavoro intermittente, evitando il rischio di contenziosi fondati su interpretazioni formalistiche e obsolescenze normative.

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