La sanzione comminata al rappresentante per le sue affermazioni non lede automaticamente la libertà sindacale.
Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.
È legittima la manifestazione di opinioni nell’esercizio dell’attività sindacale, anche quando essa si estenda al piano politico, purché siano rispettati i limiti della continenza formale e sostanziale, nonché il canone della pertinenza. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 2844/2026, pronunciandosi su una vicenda che ha visto coinvolta una dirigente sindacale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sanzionata disciplinarmente per alcune dichiarazioni rese nel corso di un’intervista rilasciata a una trasmissione televisiva di inchiesta.
In particolare, nel contesto di un più ampio racconto relativo a irregolarità nella procedura di concorso presso l’Agenzia, cui la dirigente aveva partecipato, la stessa aveva sostenuto l’esistenza di un collegamento tra l’alterazione delle procedure concorsuali e il fine di creare una “classe dirigente fedele” a una presunta politica istituzionale volta a colpire i piccoli contribuenti, lasciando invece impuniti i grandi evasori fiscali. Tali affermazioni hanno determinato l’avvio, da parte dell’Agenzia, di un procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione di un rimprovero verbale.
L’organizzazione sindacale di appartenenza della dirigente ha quindi promosso azione in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, denunciando il carattere ritorsivo e intimidatorio dell’iniziativa datoriale, ritenuta idonea a comprimere la libertà sindacale e il diritto di critica; tale denuncia, tuttavia, non ha trovato accoglimento né dinnanzi al giudice di primo grado né in sede di appello.
La decisione è quindi stata impugnata dall’organizzazione sindacale dinnanzi alla Suprema corte, per avere la Corte di merito, da un lato, escluso la natura antisindacale dell’iniziativa disciplinare e, dall’altro, ritenuto che le dichiarazioni rese dalla dirigente avessero superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.
La Cassazione ha innanzitutto ribadito che la valutazione circa la ritorsività del comportamento datoriale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e che grava su chi la deduce l’onere di provare il coefficiente soggettivo dell’intento intimidatorio. Né, secondo la Corte, è sufficiente richiamare i possibili effetti extra-disciplinari della sanzione per configurare automaticamente una lesione della libertà sindacale tutelata dall’articolo 28 Statuto dei lavoratori.
Sotto il profilo sostanziale, la Cassazione ha poi richiamato i principi consolidati in tema di diritto di critica, chiarendo che, se è vero che l’attività sindacale può estendersi anche alla dimensione politica e al più ampio «assetto democratico della società», è altrettanto vero che essa resta soggetta ai limiti della continenza formale e sostanziale, nonché al principio di pertinenza. Nel caso specifico – ha proseguito la Suprema corte – non potendosi considerare impropri sul piano sociale il tono e il modo della comunicazione, a venire in rilievo sono (soltanto) la continenza sostanziale e il canone della pertinenza: la prima non richiede la verità assoluta dei fatti posti a fondamento della critica, ma esige quantomeno una veridicità putativa, ossia che le affermazioni risultino soggettivamente desumibili dal contesto e dai fatti noti; il secondo, invece, impone la riconducibilità delle affermazioni a un interesse meritevole di tutela, direttamente o indirettamente collegato alle condizioni di lavoro e dell’impresa, dovendosi quindi ritenere suscettibili di esondare da tale limite le critiche oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere l’onorabilità del datore di lavoro.
Ciò premesso, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, considerando corretto il discrimine dalla stessa operato tra la denuncia delle irregolarità concorsuali – rimasta estranea alla contestazione disciplinare – e l’ulteriore affermazione secondo cui tali irregolarità sarebbero state funzionali a una consapevole «politica di vessazione fiscale ai danni dei piccoli contribuenti». Quest’ultima, in assenza di riscontri anche solo indiziari, è risultata una mera illazione, idonea a ledere gravemente l’immagine della pubblica amministrazione e a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, sicché la violazione tanto del requisito della veridicità putativa, quanto del canone della pertinenza è – secondo la Suprema corte – indubbia.



