L’ultimo saggio degli avvocati Alberto Testi e Greta Valentina Villa su Guida al Lavoro n. 44 de Il Sole 24 Ore.
La negoziazione assistita da avvocati finalmente estesa alle controversie di lavoro
La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, aveva affidato al Governo il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura e alle leggi speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega.
All’approssimarsi dello scadere del termine annuale concesso dal legislatore delegante, il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149, la cui ambizione è operare una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione e introdurre modelli di giustizia complementare, valorizzando le c.d. ADR.
La riforma si colloca nell’ambito delle misure adottate in conformità a quanto stabilito dal PNRR, al quale le iniziative legislative sono strettamente correlate.
Oltre all’estensione della negoziazione assistita ad aree che le erano sin qui precluse ed alla previsione, nell’ambito della medesima, di una fase istruttoria stragiudiziale, di cui si dirà nel prosieguo, una doverosa menzione merita, a dieci anni dalla sua più che criticata introduzione, l’abolizione per i licenziamenti del “doppio binario” processuale creato dal Rito Fornero, in favore del ritorno ad un unico procedimento.
Pur nell’ambito dell’unico procedimento ordinario rimasto accessibile, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti per le quali sarà proposta domanda di reintegrazione manterranno una corsia preferenziale.
Il medesimo rito ordinario si applicherà altresì alle controversie aventi ad oggetto la qualificazione del rapporto nonché, in controtendenza con il passato, a quelle instaurate dai soci-lavoratori di cooperativa, anche quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo.
Ulteriore novità interessa i licenziamenti discriminatori, la cui azione di nullità potrà essere proposta esclusivamente con rito ordinario (art. 414 c.p.c.) o, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, con i riti speciali (art. 38 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 28 decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), precludendo la proposizione di una azione l’accesso all’altro rito.