REVOCA DEL LICENZIAMENTO VALIDA SE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI

Non è necessario che la comunicazione sia ricevuta dal dipendente entro lo stesso termine

Pubblicato nelle pagine Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore un nuovo articolo di Angelo Zambelli

Per provocare «l’effetto ripristinatorio» del rapporto di lavoro mediante la revoca del licenziamento irrogato, è sufficiente che nel termine di quindici giorni previsto dall’articolo 18, comma 10, dello statuto dei lavoratori – e decorrente dalla comunicazione al datore dell’impugnazione del licenziamento medesimo – si perfezioni il «mero invio» della revoca al dipendente, e non anche la ricezione da parte di quest’ultimo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 16630/2024, in relazione al caso di una lavoratrice licenziata dapprima per giustificato motivo oggettivo e poi, a seguito della revoca del licenziamento e del ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, per giusta causa in quanto si era assentata dal lavoro per oltre tre giorni.

La Corte di cassazione ricorda che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 18, comma 10, dello statuto dei lavoratori, si riteneva che la revoca costituisse una proposta indirizzata al lavoratore e che, per essere efficace, richiedesse l’accettazione da parte di quest’ultimo. Soltanto con la legge Fornero (L. 92/2012), che ha introdotto la versione ora vigente dell’articolo 18, comma 10, la natura giuridica della revoca è stata identificata in quella di «diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore».

Le versione integrale dell’articolo è disponibile qui: https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/revoca-licenziamento-valida-se-inviata-entro-quindici-giorni-AGjoQHe?cmpid=nl_ntLavoro?uuid=revoca-licenziamento-valida-se-inviata-entro-quindici-giorni-AGjoQHe