CODATORIALITÀ, PER L’ARTICOLO 18 RILEVANO I DIPENDENTI DI TUTTE LE AZIENDE.

Valida l’intimazione in forma scritta del solo codatore formale, ma vanno conteggiati anche i lavoratori delle società codatrici al fine della tutela da applicare.

Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo «codatore di lavoro formale» è idoneo a spiegare i propri effetti sull’intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall’obbligo di un’autonoma e identica manifestazione di volontà risolutiva. In tale contesto, e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’ìarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito dimensionale deve essere accertato considerando complessivamente tutti i lavoratori occupati dalle società codatrici.

Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 336/2026, in relazione a una fattispecie in cui una lavoratrice – formalmente assunta da una delle società del gruppo, ma stabilmente impiegata nell’interesse comune di più imprese, poi riconosciute in giudizio come codatrici di lavoro – era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a mezzo di lettera raccomandata inviata dal solo datore di lavoro formale.

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur confermando la sussistenza di un rapporto di codatorialità tra la lavoratrice e le tre società del gruppo e l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, aveva limitato la tutela alla riassunzione o, in alternativa, al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’articolo 8 della legge 604/1966. In particolare, secondo la Corte territoriale, la forma scritta del licenziamento intimato dalla sola datrice di lavoro formale era idonea a produrre effetti anche nei confronti delle altre società, mentre il requisito occupazionale rilevante ai fini dell’applicabilità della tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non poteva essere determinato cumulando i dipendenti delle diverse imprese codatrici, restando, piuttosto, «ancorato alle singole e distinte realtà aziendali per le quali è stata svolta la prestazione lavorativa».

Investita del ricorso della lavoratrice, la Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza più recente, ha confermato un principio ormai consolidato in materia, secondo cui la codatorialità integra un unico rapporto di lavoro a struttura plurisoggettiva, dal quale discendono obbligazioni solidali, senza che ciò comporti una duplicazione delle tutele o la configurazione di rapporti distinti. In tale contesto, il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale, se conforme al requisito di forma scritta imposto dall’articolo 2 della legge 604/1966, produce effetti sull’intero rapporto e vale anche nei confronti dei datori sostanziali, in applicazione dei principi di solidarietà di cui all’articolo 1292 del Codice civile.

Diversamente, la Corte di legittimità ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la possibilità di valorizzare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto, il dato occupazionale complessivo delle società codatrici. Richiamando la propria giurisprudenza in tema di impresa unitaria e unicità dell’organizzazione imprenditoriale – «anche alla luce della nozione di “direzione e coordinamento” di società introdotta nell’articolo 2497 del Codice civile» – la Corte ha chiarito che la tutela del lavoratore non può essere compressa da una lettura atomistica delle singole realtà aziendali: in presenza di una codatorialità accertata, infatti, il requisito dimensionale deve essere riferito all’intero complesso organizzativo, a prescindere dall’esistenza di una fraudolenta frammentazione dell’attività.

Secondo la Cassazione, un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di contenuto la codatorialità, degradandola a mera responsabilità risarcitoria e impedendo l’accesso alla tutela reale proprio nei casi in cui il potere datoriale si esprime attraverso una struttura imprenditoriale complessa (o plurisoggettiva).

Di qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo affinché riesamini la controversia conformandosi al principio di diritto secondo cui, in caso di codatorialità, il requisito occupazionale rilevante ai fini dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori deve essere calcolato sulla base del numero complessivo dei dipendenti delle società coinvolte.

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