ESTORCE CHI MINACCIA DI LICENZIARE PER IMPORRE CONDIZIONI ILLEGITTIME.

Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

Qualora il datore di lavoro prospetti al dipendente la perdita dell’occupazione ove non accetti condizioni deteriori rispetto a quanto dovuto e da ciò derivi, per il primo, un ingiusto profitto, si configura il delitto di estorsione, secondo l’articolo 629 del Codice penale. Così si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza 11253/2026, facendo luce sul delicato equilibrio tra due fattispecie di reato contigue: l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, disciplinato dall’articolo 603-bis del Codice penale, e l’estorsione.

Il caso riguardava la condotta tenuta da una società che aveva indotto alcune persone ad accettare condizioni lavorative illegittime a fronte della minaccia di licenziamento. Le Corti di merito avevano ritenuto sussistente in capo agli imputati il delitto di concorso in estorsione, configurabile laddove un soggetto costringa taluno, con violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

È la qualificazione giuridica del fatto a costituire il nucleo dei ricorsi presentanti dinanzi alla Corte suprema: i difensori degli imputati ritenevano che, in assenza di minacce durante il rapporto di lavoro o di modifiche peggiorative dell’accordo iniziale dirette a conseguire un ingiusto profitto, le condotte avrebbero potuto integrare, al più, l’ipotesi del reato previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale, che ha come presupposto il reclutamento o l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento e di abuso dello stato di bisogno delle vittime.

La Cassazione, tuttavia, respinge tale impostazione, confermando la lettura delle Corti di merito. In particolare, si rileva come la giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dall’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abbia sempre ricondotto all’estorsione le condotte che, pur consumate nell’ambito del rapporto di lavoro, permettono all’agente di realizzare un ingiusto profitto derivante dalla condizione di sfruttamento cui è sottoposto il lavoratore. La ratio di tale orientamento si rinviene nel carattere plurioffensivo del reato di estorsione, capace di arrecare un pregiudizio sia al lavoratore quale soggetto fisico sia al suo patrimonio.

Il reato disciplinato dall’articolo 603-bis del Codice penale, invece, come bene ricordato in sentenza, è stato introdotto dal legislatore solo nel 2011 nel tentativo di contrastare e arginare il sempre più diffuso fenomeno del “caporalato”. Negli ultimi anni, anche in ambito giuslavoristico, si è tentato di regolare in modo stringente il fenomeno della somministrazione di lavoro nei suoi risvolti patologici. Su questa linea si pone la legge 56/2024 che, modificando i Dlgs 81/2015 e 276/2003, ha restituito rilievo penale, sia pure in termini di contravvenzioni, agli istituti della somministrazione abusiva e fraudolenta.

La prima è configurabile quando l’attività di somministrazione venga svolta tramite agenzie non autorizzate dal ministero del Lavoro oppure nel caso di appalti volti a mascherare un’interposizione illecita di manodopera, che si ha, ad esempio, quando l’appaltatore non possieda autonomia imprenditoriale con una propria organizzazione di mezzi e assunzione del rischio di impresa. La somministrazione fraudolenta, invece, presuppone che si agisca con lo specifico scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al rapporto di lavoro.

Non v’è dubbio che tali interventi normativi evidenziano la chiara volontà dell’ordinamento di reprimere ogni forma di elusione della disciplina, sia quando essa si realizzi attraverso l’imposizione al lavoratore di condizioni deteriori, sia quando si traduca nel ricorso a schemi contrattuali non conformi alla realtà sostanziale del rapporto.

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