LA PROCEDURA PER L’ELEZIONE DELLA RSU NON PUÒ ESSERE REVOCATA DAL SINDACATO.

La sigla che l’ha avviata non ha alcun potere. È competente il comitato elettorale, che costituisce anche l’interlocutore per l’azienda.

Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

L’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 non consente alcun potere di revoca o di sospensione della procedura per il rinnovo delle Rsu all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 12815/2026.

La vicenda nasce dal ricorso di una nota società della grande distribuzione avverso la decisione che ha confermato l’antisindacalità della sua condotta (in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori). Un’organizzazione sindacale ha indetto le elezioni per il rinnovo della Rsu, per poi comunicarne la revoca poche settimane dopo. La società, prendendo atto di tale “ritiro”, ha considerato decaduta la Rsu uscente e ha smesso di collaborare con il comitato elettorale, negando l’elenco dei dipendenti e i locali per il voto a un’altra sigla, la quale aveva invece regolarmente presentato le proprie liste, secondo le previsioni dell’accordo interconfederale.

La Suprema corte, analizzando l’accordo, chiarisce come l’indizione delle elezioni rappresenti pur sempre una «facoltà» per il sindacato, ma che tale scelta, una volta effettuata, non implichi un potere di controllo assoluto sull’intero iter elettorale. Il cuore del ragionamento dei giudici risiede nel ruolo del comitato elettorale: una volta avviato il procedimento, infatti, la disciplina pattizia prevede la costituzione di questo organo terzo e specifico, preposto alla regolamentazione e alla verifica di tutte le fasi della consultazione.

Dalla lettura degli articoli 2, 4 e 5 dell’accordo del 1994, emerge che il comitato elettorale assume la piena gestione della competizione elettorale, dalla ricezione delle liste alla proclamazione dei risultati. Secondo la Corte di legittimità, l’organizzazione che ha indetto le elezioni «perde ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento», poiché ogni competenza viene concentrata sull’organo collegiale formato dai lavoratori designati dalle varie organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione di liste. Pertanto, la decisione unilaterale di una sigla di “sospendere” i propri componenti o di revocare l’indizione non può travolgere l’intera procedura, né sacrificare il diritto delle altre organizzazioni (anche non firmatarie dell’accordo, ma in possesso dei requisiti) di partecipare alla competizione.

La sentenza stabilisce conseguenze chiare anche per l’azienda: il datore di lavoro, una volta avviata la procedura, deve interloquire esclusivamente con il comitato elettorale, a favore del quale l’articolo 15 dell’accordo interconfederale impone un obbligo di collaborazione. Impedire il regolare svolgimento delle elezioni — non fornendo l’elenco degli aventi diritto al voto o non mettendo a disposizione i locali — integra pertanto una condotta antisindacale. A tutela del pluralismo sindacale e della stabilità delle rappresentanze sindacali unitarie, la decisione risulta senza precedenti in termini e scaturisce da un ennesimo episodio di competizione/conflitto tra sindacati più che da un vero e proprio contrasto aziendale: l’indizione elettorale non è un atto privato del sindacato proponente, ma l’innesco di un meccanismo democratico che, una volta avviato, appartiene alla collettività dei lavoratori e a tutte le sigle partecipanti.

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