Pubblicato da Norme e Tributi Plus de Il Sole 24 Ore l’articolo di Barbara Grasselli e Giulia Bonadonna.
La Cassazione consolida un principio ormai fermo: l’indennità prevista dall’art. 1751-bis c.c. non costituisce un requisito di validità del patto di non concorrenza ed è derogabile sia nell’an sia nel quomodo
Cass. 20 gennaio 2026, n. 1226
Il caso
La pronuncia in commento (Cass. 20 gennaio 2026, n. 1226) trae origine dal recesso per giusta causa esercitato dalla società preponente a seguito della violazione, da parte dell’agente commerciale, dell’obbligo di non svolgere attività in concorrenza durante il rapporto di agenzia, e di ulteriori obblighi contrattuali.
La Corte di Appello di Firenze – investita dell’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Lucca aveva, tra l’altro, ritenuto valido il patto di concorrenza stipulato tra le parti – si era pronunciata sull’asserita illegittimità del recesso datoriale per difetto di giusta causa e, per quanto qui maggiormente rileva, sulla dedotta invalidità del patto post-contrattuale in ragione della mancata previsione di un corrispettivo.
In particolare, i Giudici fiorentini, nel confermare in larga parte la decisione di prime cure, avevano ritenuto che il recesso della società preponente fosse assistito da giusta causa, valorizzando la circostanza – pacifica in atti – che l’agente avesse promosso la vendita di prodotti concorrenti sia nel corso del rapporto di agenzia sia successivamente alla sua cessazione, in violazione degli obblighi assunti. Nel delineare i presupposti dell’attività in concorrenza, la Corte territoriale aveva richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concorrenza non richiede necessariamente l’identità tra i prodotti offerti dall’agente e quelli commercializzati dal soggetto che la lamenta, essendo sufficiente la sussistenza di una comunanza di clientela, anche solo potenziale. Tale requisito deve essere verificato in una prospettiva dinamica, valutando se l’attività considerata, per le sue caratteristiche e nel suo prevedibile sviluppo sul piano temporale, geografico e merceologico, sia idonea a intercettare la medesima domanda di mercato, anche attraverso l’offerta di prodotti affini o succedanei.
Sotto altro profilo, la Corte di merito aveva espressamente respinto l’eccezione di invalidità del patto di non concorrenza sollevata dall’agente, osservando che né la disciplina codicistica né la contrattazione collettiva applicata al rapporto prevedevano tale requisito a pena di nullità.
La decisione
La Suprema Corte, fedele al proprio consolidato orientamento ha affermato che la previsione dell’art. 1751-bis, comma 2, c.c. – secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, alla cessazione del rapporto di agenzia, la corresponsione di un’indennità di natura non provvigionale in favore dell’agente – non ha carattere inderogabile, non essendo assistita da un’espressa sanzione di nullità.
Ne consegue che le parti possono legittimamente escludere, in tutto o in parte, il riconoscimento di un corrispettivo, «atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia».
Così, dunque, la Corte ha ribadito che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non si traduce in un requisito di validità dello stesso, ma in un elemento disponibile dalle parti, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che non preveda alcuna indennità a favore dell’agente.
Elemento di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui la mancata previsione di un corrispettivo può trovare giustificazione nella struttura economica complessiva del rapporto, potendo la valorizzazione dell’obbligo risultare assorbita in altri elementi del sinallagma contrattuale.
Ne deriva che la validità del patto non è subordinata alla previsione di un’indennità autonoma, ma va valutata alla luce dell’equilibrio complessivo del rapporto.
La disciplina del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia
Con l’inserimento nel codice civile dell’art. 1751-bis([1]) – ad opera del D.lgs. n. 303/1991, attuativo della Direttiva n. 86/653/CEE([2])- il legislatore ha dettato una puntuale disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale nell’ambito del rapporto di agenzia, subordinandone la validità alla forma scritta, delimitandone l’oggetto – con riferimento alla zona, alla clientela e ai beni o servizi – e circoscrivendone la durata, che non può eccedere i due anni dalla cessazione del rapporto.
Nella sua versione originaria, l’art. 1751-bis c.c., in linea con quanto previsto dalla direttiva, non aveva previsto alcun corrispettivo, introdotto successivamente con la L. n. 422/2000([3]), a norma del quale l’accettazione del patto di non concorrenza([4]) comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di un’indennità «di natura non provvigionale»([5]).
Quanto alle modalità di quantificazione dell’indennità, la novella ha stabilito che il criterio principale è costituito dall’accordo tra le parti, che tenga conto anche degli accordi economici collettivi di categoria, nonché della durata del patto di non concorrenza, della natura del contratto di agenzia e dell’eventuale indennità di fine rapporto. In mancanza di tale accordo, la quantificazione è effettuata dal Giudice in via equitativa sulla base dei seguenti parametri, non facilmente interpretabili: (i) la media dei corrispettivi riscossi dall’agente durante il contratto e la loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; (ii) le cause di cessazione del contratto di agenzia; (iii) l’ampiezza della zona assegnata all’agente; (iv) l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva nei confronti di un solo preponente.
Ebbene, se negli anni ‘90 l’assunzione dell’obbligo di non concorrenza si traduceva in una compressione unilaterale della libertà professionale dell’agente, priva di un’effettiva contropartita in suo favore, la riforma del 2000 ha ricondotto tale vincolo entro una logica sinallagmatica, ove il sacrificio imposto all’agente trova un correlato riconoscimento economico.
Sennonché, la lettera della norma non chiarisce se l’onerosità del vincolo debba ritenersi un requisito essenziale del patto, né quali siano le conseguenze dell’eventuale mancata previsione di un corrispettivo.
Di qui l’intervento della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, che ha tentato di far chiarezza sul punto.
Onerosità del patto di non concorrenza: requisito essenziale o elemento derogabile?
Sebbene la formulazione dell’art. 1751-bis, comma 2, c.c. («L’accettazione del patto di non concorrenza comporta […] la corresponsione all’agente commerciale di una indennità […]») e il generale regime di tutela riservato all’agente – parte debole del rapporto – possano far propendere per il carattere inderogabile dell’onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale, la Corte di cassazione, già in un obiter dictum([6]) del 2015, ha chiarito che la previsione di un corrispettivo non costituisce requisito essenziale di validità del patto.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte, «la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale», con la conseguenza che «l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia»([7]).
Alla base del ragionamento della Corte si pone, dunque, un argomento di tipo sistematico: laddove il legislatore ha inteso attribuire carattere inderogabile all’onerosità del patto di non concorrenza, lo ha fatto espressamente, prevedendo la nullità della clausola in difetto di corrispettivo. È quanto accade, ad esempio, nell’ambito del lavoro subordinato, ove l’art. 2125 c.c. condiziona la validità del patto al riconoscimento di un compenso. Una simile previsione, tuttavia, difetta nell’art. 1751-bis c.c., con la conseguenza che l’onerosità, pur naturale, non può ritenersi imposta in termini inderogabili, in quanto non assistita da un’espressa sanzione di nullità.
L’approdo interpretativo inaugurato dalla Corte di cassazione nel 2015 è stato successivamente recepito, in maniera costante, tanto dalla giurisprudenza di legittimità([8]) quanto da quella di merito([9]), dando così luogo ad un orientamento che può ritenersi consolidato.
Le pronunce successive hanno, infatti, confermato che la mancanza di uno specifico riconoscimento economico a favore dell’agente non incide sulla validità del patto, ben potendo la valorizzazione economica dell’impegno assunto risultare assorbita nell’equilibrio complessivo del rapporto di agenzia.
Nondimeno, pur risultando sostanzialmente coerente con il dato normativo e con la matrice europea, l’orientamento accolto dalla giurisprudenza ha suscitato alcune perplessità in dottrina([10]).
In particolare, è stato osservato come il percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza – incentrato sull’assenza di un’espressa sanzione di nullità – possa condurre a privilegiare una lettura rigidamente formale della disposizione codicistica. Secondo tale impostazione critica, un simile approccio rischierebbe di attenuare la funzione economico-sociale del patto di non concorrenza nella misura in cui potrebbe risultare indebolito il bilanciamento tra il sacrificio imposto all’agente e l’interesse del preponente alla tutela della propria clientela.
Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio ormai fermo: l’indennità prevista dall’art. 1751-bis c.c. non costituisce un requisito di validità del patto di non concorrenza ed è derogabile sia nell’an sia nel quomodo.
Ne emerge una lettura della norma in esame che, pur riconoscendo la naturale onerosità del patto, ne ammette la derogabilità, valorizzando l’autonomia negoziale delle parti e l’equilibrio complessivo del rapporto di agenzia.
Per le imprese, ciò si traduce in un ampliamento degli spazi di autonomia negoziale e nella possibilità di modulare in modo più flessibile i costi connessi alla tutela post-contrattuale della clientela.
Tale flessibilità deve tuttavia essere esercitata con attenzione, assicurando un equilibrio complessivo del rapporto idoneo a prevenire possibili contenziosi.



