Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.
La violazione delle procedure previste dal Ccnl per la contrattazione aziendale o di secondo livello e il sistematico coinvolgimento di una sola organizzazione sindacale, a danno di altre sigle, possono integrare una lesione delle prerogative sindacali ove tali condotte risultino oggettivamente discriminatorie e idonee a «screditare il sindacato stesso e a porne in dubbio le effettive capacità negoziali agli occhi dei lavoratori ad esso affiliati». Lo ha affermato il Tribunale di Chieti con decreto del 30 marzo 2026, pronunciandosi su un ricorso in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, promosso da un’organizzazione sindacale firmataria del Ccnl e non coinvolta, tra l’altro, nella procedura di consultazione per la stipula di un accordo di prossimità.
La vicenda trae origine dalla sottoscrizione, da parte della società, di un accordo di prossimità con una sola sigla sindacale, senza il coinvolgimento delle altre organizzazioni firmatarie del Ccnl studi professionali applicato in azienda, nonché dal successivo rifiuto datoriale di avviare un confronto sulla contrattazione integrativa richiesto dalla sigla ricorrente. A tali condotte si sono aggiunte la gestione differenziata delle assemblee sindacali – con modalità logistiche meno favorevoli per la sigla ricorrente – e la scelta di non stabilizzare un rappresentante sindacale, a fronte della contestuale stabilizzazione di altro lavoratore comparabile.
Il Tribunale, richiamando principi consolidati in materia, ha ribadito che la nozione di condotta antisindacale «non è analitica ma teleologica», e va valutata in relazione all’idoneità del comportamento datoriale a ledere oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, «non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro».
In tale prospettiva, il Tribunale ha attribuito rilievo decisivo alla violazione delle previsioni del Ccnl in materia di contrattazione aziendale o di secondo livello, che impongono specifiche forme di consultazione e confronto con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie, evidenziando come tali procedure siano volte a evitare che la contrattazione di prossimità si svolga con le sole Rsa, nonché a garantire l’effettività dell’azione sindacale. Di qui la lesione delle prerogative sindacali conseguente al mancato coinvolgimento della sigla ricorrente, atteso che il diritto alla concertazione è «strumentale al corretto esercizio dell’azione sindacale» e funzionale alla partecipazione alle scelte più importanti nell’ambito della gestione aziendale.
Né, secondo il Tribunale, possono costituire ragioni giustificative delle omissioni datoriali la mancata presenza in azienda di Rsa della sigla ricorrente al momento della stipula dell’accordo di prossimità o la loro successiva designazione, né le tempistiche della richiesta di attivazione della contrattazione di secondo livello, né il fatto che la sigla ricorrente non fosse la maggiormente rappresentativa, trattandosi – tutte – di circostanze non idonee a escludere l’obbligo di avviare il confronto secondo le procedure previste dal Ccnl degli studi professionali.
Ebbene, il Tribunale ha dunque ritenuto tutte le condotte denunciate oggettivamente antisindacali, ordinando la cessazione delle stesse e l’avvio delle trattative richieste dalla sigla ricorrente per la contrattazione integrativa e per la modifica o disdetta del contratto di prossimità, così confermando l’obbligatorietà delle procedure di consultazione previste dal Ccnl e la loro rilevanza ai fini dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori in caso di violazione della cosiddetta parte obbligatoria del contratto collettivo nazionale.
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