Dopo almeno un anno dal mancato accordo viene riconosciuto un importo pari al 30% dell’indice inflazionistico, a titolo di acconto.
Angelo Zambelli ha analizzato e commentato il decreto legge 62/2026 nell’articolo pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, all’interno del Focus di Norme e Tributi: Lavoro, le ultime novità. Gli incentivi e le tutele.
Il decreto legge 62/2026 introduce delle disposizioni per favorire il rinnovo dei contratti alle scadenze previste.
In particolare, nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, l’articolo 10 stabilisce che siano proprio queste ultime a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.
Nei casi di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza, scatta un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, a titolo di anticipazione forfettaria degli incrementi retributivi, in misura pari al 30% dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca), fatta eccezione per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi e salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.
La disciplina si applicherà sia ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente alla data di entrata in vigore della norma (avvenuta il 1° maggio scorso), sia – con decorrenza dal 1° gennaio 2027 – ai contratti scaduti entro aprile.
Aspetti da chiarire
Da tale assetto normativo emergono, tuttavia, non poche incertezze applicative, che investono anzitutto le concrete modalità di funzionamento dell’adeguamento automatico parametrato all’Ipca: la disposizione, infatti, non chiarisce quale sia il periodo temporale di riferimento per il calcolo della variazione dell’indice, né se il riconoscimento dell’anticipazione del 30% debba avvenire una sola volta ovvero operare periodicamente, perdurando il mancato rinnovo. La finalità e la lettera della norma sembrerebbero optare per questa seconda ipotesi: un chiarimento a riguardo sarebbe auspicabile.
Poco chiara è altresì la previsione dell’esclusione dall’applicazione di tale meccanismo dei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, atteso che la norma rinvia agli indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva, senza chiarire, da un lato, se spetti alle stesse parti sociali qualificare un determinato settore come rientrante in tale categoria e, dall’altro, senza prevedere il regime transitorio per i contratti collettivi già in vigore che non contengano previsioni sul punto.
Nessuna retroattività
In questo quadro, assume rilievo anche il confronto con la disciplina contenuta nella bozza del decreto legge. In quella versione, a occuparsi della disciplina dei rinnovi contrattuali era l’articolo 11 che, oltre a contenere già il meccanismo di adeguamento parametrato all’Ipca in caso di mancato rinnovo entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, prevedeva espressamente che gli incrementi retributivi riconosciuti in sede di rinnovo decorressero dalla data di scadenza del contratto collettivo, così determinando un effetto di sostanziale retroattività del rinnovo stesso. La versione definitiva 10 non ha recepito tale impostazione, ma si è limitata a disciplinare la gestione del periodo di mancato rinnovo e delle relative conseguenze, rimandando espressamente alle parti sociali la previsione di strumenti di copertura economica nel periodo intercorrente tra scadenza e rinnovo.
Effetti sulla contrattazione
In ogni caso, sul piano della ratio, l’obiettivo dell’impianto sembra quello di garantire continuità alla tutela economica dei lavoratori, evitando che le fasi di stallo della contrattazione si traducano in una perdita del potere d’acquisto. Si tratta, tuttavia, di una scelta idonea a incidere direttamente sugli equilibri della contrattazione collettiva: da un lato, infatti, il meccanismo introduce un costo implicito del mancato rinnovo, incentivando le parti sociali a concludere tempestivamente i negoziati; dall’altro, l’automatismo retributivo tende a comprimere lo spazio di confronto tra le parti proprio sul terreno che storicamente rappresenta il cuore del conflitto negoziale, vale a dire la determinazione dei tempi e dei contenuti del rinnovo.
In questa prospettiva, dalla previsione introdotta dal decreto 1° maggio deriva certamente un rafforzamento del ruolo dei contratti collettivi, che restano il principale parametro di riferimento, ma all’interno di un quadro in cui la mancata tempestiva conclusione dei relativi rinnovi non è più neutra sotto il profilo economico.
Per le imprese, e in particolare per le funzioni HR, l’intervento è destinato, dunque, a incidere soprattutto sulla gestione del costo del lavoro, che così risulta ancorata alla tempistica dei rinnovi contrattuali e all’eventuale attivazione dei meccanismi di adeguamento previsti a fronte di ritardi negoziali. Resta, tuttavia, da verificare se tale impostazione produrrà un effetto di accelerazione dei rinnovi o se, al contrario, inciderà sugli equilibri della contrattazione collettiva, modificandone le dinamiche negoziali. Nella prima direzione sembrerebbe militare la previsione che, decorsi dodici mesi dalla scadenza, non potrà essere richiesto alcun contributo di assistenza contrattuale.
In ogni caso, nel complesso, il decreto legge 62/2026 conferma la centralità della contrattazione collettiva, pur lasciando irrisolti alcuni nodi strutturali. Il sistema contrattuale, infatti, continua a confrontarsi con fenomeni di frammentazione e proliferazione dei Ccnl, in un contesto in cui, peraltro, resta centrale la questione della rappresentatività sindacale, oggetto anche di recente attenzione da parte della Corte costituzionale



