CONTRATTO DI PROSSIMITÀ. DEROGHE SOLO CON I SINDACATI RAPPRESENTATIVI.

Il Tribunale di Genova esclude la legittimità di intese alternative.

Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

La possibilità di stipulare accordi di prossimità, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, è riservata alle sole associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Di conseguenza, la stipula di tali accordi, con soggetti il cui requisito di rappresentatività comparativa risulti non accertato o inesistente, integra un’illegittima forma di sostegno a un’organizzazione sindacale, vietata dall’articolo 14 dello Statuto dei lavoratori, idonea ad alterare i rapporti sindacali, sovvertendone gli equilibri. Così si è pronunciato il Tribunale di Genova, sezione Lavoro, con sentenza 421/2026 del 19 marzo, respingendo l’opposizione proposta avverso il decreto di accoglimento emesso nel procedimento per repressione della condotta antisindacale in base all’articolo 28 dello Statuto, promosso dalla Filcams-Cgil di Genova.

La vicenda trae origine da una procedura, avviata su iniziativa dell’associazione datoriale, di migrazione contrattuale dal Ccnl Safi — scaduto dal 2015 e disdettato nel 2022 da Uil— al Ccnl Vigilanza armata e servizi fiduciari, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil e riconosciuto come contratto leader. Successivamente, la stessa associazione ha comunicato l’avvio del procedimento e l’avvenuta stipula dell’accordo del nuovo Ccnl vigilanza e servizi fiduciari, chiedendo ai sindacati confederali un incontro per definire l’accordo di migrazione. Tuttavia un’azienda, senza informare né coinvolgere i sindacati interessati e la Rsa costituita da Filcams, ha comunicato l’applicazione a tutto il personale, compresi gli iscritti a quest’ultima, del Ccnl agenzie di sicurezza sussidiaria sottoscritto da Ugl, unitamente a un accordo integrativo di prossimità concluso con la stessa Ugl, da cui derivava un trattamento economico-normativo peggiorativo per tutti i lavoratori.

Per questi motivi, Filcams-Cgil ha denunciato sia la violazione del diritto all’informativa e alla consultazione in tema di accordi sui temi di lavoro stabilito dal Dlgs 25/2007, sia l’illegittimità dell’accordo di prossimità stipulato con Ugl, ritenuta priva della necessaria rappresentatività.

In questo quadro, il giudice della fase sommaria ha statuito e, successivamente, il Tribunale nel giudizio di opposizione ha confermato che il passaggio a un Ccnl sottoscritto da un soggetto sindacale di rappresentatività nettamente inferiore, unitamente alla stipula di un accordo di prossimità, integra una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 5, del Dlgs 25/2007 (di recepimento della direttiva 2002/14/Ce), che impone all’impresa di informare e consultare le rappresentanze dei lavoratori sulle decisioni suscettibili di incidere in modo rilevante sull’organizzazione del lavoro e sui contratti di lavoro. Tale condotta risultava, pertanto, antisindacale.

Con riferimento, poi, alla legittimazione di Ugl di sottoscrivere un accordo di prossimità, il Tribunale di Genova muove dal dato testuale dell’articolo 8 della legge 148/2011, il quale prevede che il contratto di prossimità aziendale o territoriale, efficace nei confronti di tutti i lavoratori, debba essere sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nozione di «sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale», osserva il giudice genovese, presuppone una valutazione comparativa che seleziona, tra le sigle presenti, quella effettivamente prevalente utilizzando indici sostanzialmente quantitativi (numero iscritti, numero lavoratori cui è applicato il Ccnl sottoscritto, diffusione contrattuale, numero di sedi, presenza negli organismi partecipativi, eccetera). Sulla base di tali indici, il Tribunale ligure ha riconosciuto tale qualità a Filcams-Cgil e l’ha negata a Ugl.

Da tale assunto ne deriverebbe che solo le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative – individuate anche attraverso il parametro della sottoscrizione di contratti leader – potrebbero validamente stipulare accordi di prossimità, mentre il ricorso a sigle minoritarie, per intese peggiorative, ne sarebbe impedito. La conclusione del giudice su tale punto ci pare affrettata, avendo totalmente eliso dalla portata della norma il criterio maggioritario pur previsto in presenza di Rsa (e ciò vale anche per le Rsu), sì che il contratto di prossimità non può essere considerato di esclusiva competenza solo di alcuni sindacati, sia pure comparativamente più rappresentativi.

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