Il nuovo articolo di Angelo Zambelli pubblicato su Il Sole 24 Ore di oggi.
La violazione dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, e in particolare l’intimazione del licenziamento in assenza di preventiva contestazione dell’addebito disciplinare, non determina la nullità del recesso, bensì l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria debole. Così si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza 17208/2026, affermando un principio che, seppur consolidato, è stato pretermesso dalla Corte di secondo grado.
Dalla sentenza della Corte di appello di Ancona risultava che gli addebiti posti a fondamento del licenziamento non erano stati contestati preventivamente all’intimazione del recesso e questo, secondo la Corte di merito, determinava la nullità per violazione dell’articolo 7 dello statuto dei lavoratori e l’applicazione delle tutele previste dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/2015 (reintegrazione debole, con risarcimento massimo di 12 mensilità) e non quelle dell’articolo 4 dello stesso Dgls (tutela indennitaria da 2 a 12 mensilità), come richiesto dall’azienda.
La Corte suprema osserva che, seppur la qualificazione giuridica in termini di nullità compiuta dai giudici di secondo grado sia errata, le conseguenze sanzionatorie sono state poi correttamente individuate e ascritte al regime reintegratorio previsto dall’articolo 3, comma 2. In particolare, secondo una costante giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di assenza della contestazione degli addebiti non è causa di nullità del recesso, ma è un vizio idoneo a determinare la totale inesistenza del procedimento e, dunque, l’insussistenza del fatto contestato. Cosa che rileva ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria in base all’articolo 18, comma 4, della legge 300/1970. Peraltro, nonostante tale indirizzo si sia sviluppato con riferimento a tale regime, esso è perfettamente mutuabile anche nel regime delle tutele crescenti del Dlgs 23/2015, stante l’affinità della ratio sottesa alle due norme.
Pertanto, l’omessa contestazione deve essere equiparata all’insussistenza del fatto posto alla base del recesso e tale vizio non è tuttavia sussumibile nella categoria della nullità individuata dall’articolo 2 del Dlgs 23/2015 (con conseguente reintegrazione e almeno cinque mensilità di indennità), poiché il legislatore ha già previsto, sia nell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, sia negli articoli 3 e 4 del Dlgs 23/2015, un apparato rimediale specifico destinato a sanzionare le differenti ipotesi di violazione delle garanzie procedimentali (si veda anche la sentenza di Cassazione 17283/2026, per un caso di assenza di contestazione disciplinare in un’azienda sotto soglia).



