Chiarimento delle Sezioni Unite, che si conformano alla decisione della Corte costituzionale.
Il nuovo articolo di Angelo Zambelli pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore.
Si chiude la vicenda processuale a seguito dell’incidente di costituzionalità che ha riformato la disciplina dell’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità di intendere e volere del lavoratore (esonerandolo dall’impugnazione nei 60 giorni dalla ricezione, ma confermando la necessità dell’impugnazione giudiziale nel termine di 240 giorni complessivi). La sentenza 23486 del 18 luglio 2026 delle Sezioni Unite rappresenta un esempio particolarmente significativo del dialogo tra Corte di cassazione e Corte costituzionale. Non introduce nuovi principi, ma chiarisce gli effetti della decisione con cui la Consulta (sentenza 111/2025) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 6 della legge 604/1966 nella parte in cui non tutelava il lavoratore che, al momento della comunicazione del licenziamento, versasse in uno stato di incapacità naturale.
Il dato più interessante è che la soluzione finale non coincide con quella prospettata dal giudice rimettente.
Le Sezioni Unite, infatti, avevano escluso la possibilità di risolvere il problema attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1335 del Codice civile. La presunzione di conoscenza degli atti recettizi, avevano osservato, è costruita dal legislatore su un criterio oggettivo di conoscibilità e non può essere superata valorizzando condizioni soggettive del destinatario, come l’incapacità naturale, senza compromettere il principio di certezza dei rapporti giuridici. Proprio perché ritenevano impraticabile questa strada, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 6 della legge 604/1966, prospettando una pronuncia additiva che facesse decorrere il termine decadenziale dalla cessazione dello stato di incapacità.
La Consulta aveva condiviso la diagnosi, ma non la terapia.
Pur riconoscendo il vulnus costituzionale derivante dalla perdita del diritto di impugnare il licenziamento per il lavoratore incapace di intendere e di volere, ha ritenuto che il differimento della decorrenza dal riacquisto della capacità avrebbe introdotto un elemento di aleatorietà incompatibile con la funzione propria della decadenza, che è quella di assicurare stabilità e certezza ai rapporti giuridici. Per questa ragione ha individuato una diversa soluzione: eliminare, in presenza di incapacità naturale, l’onere dell’impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni, lasciando però fermo il termine complessivo di 240 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale.
Le Sezioni Unite prendono ora atto di questa scelta e vi si conformano integralmente. Da un lato ribadiscono che gli articoli 1335, 428 e 2964 del Codice civile non consentono di attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza della decadenza; dall’altro applicano la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale, rigettando il ricorso poiché anche il termine di 240 giorni era ormai decorso.
La vicenda offre così un’efficace rappresentazione del dialogo istituzionale tra le due Corti. La Cassazione individua il contrasto con i principi costituzionali, ma ritiene che esso possa essere superato solo mediante un intervento della Consulta. Quest’ultima condivide la necessità dell’intervento, ma ne ridisegna il contenuto, ricercando un diverso punto di equilibrio tra effettività della tutela del lavoratore e certezza dei rapporti giuridici.



