La decisione del Tribunale di Civitavecchia dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’articolo 19.
Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.
Primi test applicativi del nuovo testo dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori dopo la sentenza 156/2025 della Corte costituzionale. La decisione del Tribunale di Civitavecchia (decreto n. 10885 del 27 agosto scorso) è importante non perché neghi in astratto l’apertura voluta dalla Consulta, ma perché ne offre una lettura rigorosa sul piano della prova.
Il caso nasce dal ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori proposto contro il diniego opposto alla costituzione di una Rsa dalla società erogatrice dei servizi di sicurezza presso l’aeroporto di Fiumicino. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo non dimostrato il presupposto essenziale: che il sindacato ricorrente fosse «comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale» nel perimetro rilevante ai fini del nuovo articolo 19.
Il punto centrale del decreto sta proprio qui. Il giudice ricostruisce l’evoluzione della norma: dalla formulazione originaria del 1970, al referendum del 1995, alla sentenza costituzionale 231 del 2013, fino alla già ricordata pronuncia 156/2025, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 19 nella parte in cui non consente la costituzione della Rsa anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Preso atto dell’ampliamento soggettivo, il Tribunale affronta la questione davvero decisiva: come si misura, in concreto, la rappresentatività comparata?
La risposta è netta. Per il giudice, il parametro non può essere letto in modo generico o meramente numerico. Deve invece essere radicato in dati normativi e verificato con riguardo al settore in cui operano i lavoratori, alla categoria professionale interessata e all’attività concretamente svolta (si veda anche Tribunale di Trani n. 622 del 10 marzo 2026). Nel caso di specie, il settore viene individuato nel trasporto aereo e, più precisamente, nella categoria contrattuale dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale.
I 23.117 iscritti rivendicati sul piano nazionale sono considerati un dato troppo ampio; i 160 iscritti in azienda, al contrario, troppo limitati rispetto a un criterio che è nazionale. Secondo il decreto manca soprattutto la prova della forza comparativa del sindacato proprio nel settore produttivo interessato: quanti iscritti abbia nel trasporto aereo, quale presenza esprima nella sicurezza aeroportuale, quale diffusione territoriale abbia in quel comparto, quale ruolo abbia nella contrattazione collettiva pertinente.
Il Tribunale mostra così una duplice cautela. Da un lato evita che il nuovo articolo 19 si traduca in un accesso indiscriminato alla Rsa; dall’altro rifiuta che la rappresentatività possa essere desunta dal solo radicamento nella singola azienda. Ne esce una nozione di rappresentatività comparata “qualificata”, che richiede insieme proiezione nazionale e consistenza effettiva nella categoria di riferimento.
Dopo la sentenza della Consulta, il contenzioso sull’articolo 19 sembra spostarsi dal se al come: non più soltanto se un sindacato possa accedere alla Rsa, ma con quali elementi debba dimostrare di averne titolo. E il decreto di Civitavecchia suggerisce che non basteranno allegazioni generali sulla consistenza associativa o sulla presenza aziendale, ma occorrerà una prova molto più mirata, costruita sul settore, sulla categoria e sulla concreta attività d’impresa.
In questa prospettiva, la decisione conferma un primo orientamento restrittivo. Non ridimensiona formalmente la svolta della Corte costituzionale, ma ne delimita il raggio applicativo attraverso un filtro probatorio rigoroso. Il nuovo articolo 19, almeno in questa prima giurisprudenza, si presenta dunque come una norma ampliata nel novero dei soggetti, ma ancora selettiva nella sua attuazione giudiziale.
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