RICORSO PER ATTIVITÀ ANTISINDACALE DA SIGLE CON DIFFUSIONE NAZIONALE.

Non richiesto il requisito della rappresentatività comparativa, necessario invece per costituire una Rsa.

Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli.

Con la sentenza 25184/2026, la Corte di cassazione affronta il rapporto tra gli articoli 19 e 28 dello Statuto dei lavoratori e traccia un confine netto: il criterio della rappresentatività comparativa introdotto dalla Corte costituzionale per la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) non si trasferisce automaticamente alla legittimazione ad agire per condotta antisindacale. Ma la pronuncia si ferma lì. La Corte suprema, data la natura della causa, non arriva ad esaminare i requisiti previsti dal nuovo articolo 19, deludendo almeno in parte le aspettative nomofilattiche attese sul nuovo assetto della rappresentatività sindacale delineato dalla sentenza 156/2025 della Consulta.

È questo il dato di maggiore rilievo della decisione. Dopo l’intervento della Corte costituzionale, in effetti, si era prospettato un possibile allineamento tra i requisiti richiesti per accedere alle attività sindacali e quelli necessari per promuovere il procedimento in caso di ritenuta condotta antisindacale 28. La Cassazione, correttamente, esclude questa lettura.

Le due disposizioni, secondo il Supremo collegio, continuano infatti a svolgere funzioni differenti. L’articolo 19 ha carattere selettivo e disciplina l’accesso alle prerogative sindacali in azienda; l’articolo 28 è invece diretto a garantire, in termini più generali, la libertà sindacale e il diritto di sciopero. In questa seconda situazione è sufficiente la dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale, senza che debba essere dimostrata anche una rappresentatività comparativa sul piano nazionale.

La conseguenza è tutt’altro che teorica: un sindacato può essere legittimato a ricorrere in base all’articolo 28 pur non disponendo, nella singola azienda, dei requisiti necessari per costituire una Rsa. La legittimazione processuale e la titolarità delle prerogative sindacali aziendali restano, dunque, piani distinti.

La decisione assume particolare interesse se letta insieme al decreto del Tribunale di Civitavecchia del 27 agosto, relativo anch’esso a Fast Confsal. In quel caso era in discussione il diritto alla costituzione di una Rsa presso un’azienda aeroportuale. Il giudice aveva applicato con rigore il nuovo articolo 19, richiedendo una prova puntuale della rappresentatività comparativa nel settore del trasporto aereo e, più specificamente, nell’ambito della sicurezza.

Il confronto tra le due decisioni evidenzia così il diverso funzionamento dei due istituti. Sul terreno dell’articolo 19, l’apertura operata dalla Consulta non equivale a una liberalizzazione dell’accesso alle Rsa. La rappresentatività deve essere dimostrata in concreto e con riferimento al settore, alla categoria e all’attività nella quale il sindacato intende esercitare le proprie prerogative. Il semplice dato degli iscritti a livello nazionale, così come il radicamento nella singola azienda, non è sufficiente.

Sul terreno dell’articolo 28, invece, quel medesimo rigore non può essere replicato. La Cassazione evita così che l’innalzamento della soglia per l’accesso alle prerogative del titolo III finisca, per effetto interpretativo, per comprimere anche lo strumento processuale destinato alla tutela della libertà sindacale.

La pronuncia, tuttavia, non trasforma la “nazionalità” richiesta dall’articolo 28 in un requisito meramente formale. Ed è proprio questo il secondo elemento di interesse. Il ricorso di Fast Confsal viene rigettato perché, nel caso concreto, la Corte conferma l’accertamento della mancanza di un’effettiva diffusione nazionale nel settore rilevante, quello del trasporto pubblico locale. La presenza dell’organizzazione è giudicata troppo parziale e frammentaria: attività concentrate in poche aree, contratti riferiti ad altri comparti e una diffusione limitata a otto regioni e meno di trenta province.

La regola che emerge è quindi chiara. L’articolo 28 non richiede la rappresentatività comparativa nazionale prevista dall’articolo 19, ma esige comunque una presenza nazionale effettiva, da verificare in concreto e, requisito importante (in parte innovativo), in relazione al settore dell’impresa nei cui confronti viene esercitata l’azione.

La prima mappa giurisprudenziale dopo la sentenza della Consulta sembra, dunque, delinearsi lungo due direttrici. L’articolo 19 resta caratterizzato da una forte selettività e da un onere probatorio significativo sulla rappresentatività comparata; l’articolo 28 conserva una soglia diversa e meno intensa, ma non meramente nominale in quanto comunque riferita al settore.

La Cassazione, in definitiva, evita di sovrapporre due piani che la riforma dell’articolo 19 aveva contribuito a rendere apparentemente contigui. L’ampliamento dei soggetti potenzialmente ammessi alle Rsa non può tradursi in un restringimento, per via interpretativa, della tutela giudiziale contro la condotta antisindacale.

https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/AJtW91CB