Riconosciuta l’applicabilità nel Pubblico Impiego in caso di somministrazione “irregolare” in epoca antecedente il Jobs Act dell’indennità omnicomprensiva da un minimo di 2.5 a un massimo di 12 mensilità. La fattispecie era un caso di somministrazione illegittima per genericità della causale in cinque successivi contratti con una ASL. A differenza che nel settore privato, ove è prevista la sanzione costitutiva di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, nel settore pubblico ciò non è possibile per limite costituzionale ed era dibattuta la possibilità per la PA di essere condannata in assenza di prova di un effettivo pregiudizio. Per analogia con la posizione del lavoratore a termine (art. 32, ora abrogato, del Collegato Lavoro), la Suprema Corte applica la sanzione risarcitoria prevista per l’illegittimità del contratto a termine. Oggi tale sanzione è prevista, rispettivamente per il lavoro a termine e per la somministrazione, dagli artt. 28 e 39 del D. Lgs. 81/2015.