Danno presunto anche nella PA in caso di nullità dei contratti di somministrazione

Danno presunto anche nella Pa in caso di nullità dei contratti di somministrazione

Riconosciuta l’applicabilità nel Pubblico Impiego in caso di somministrazione “irregolare” in epoca antecedente il Jobs Act dell’indennità omnicomprensiva da un minimo di 2.5 a un massimo di 12 mensilità. La fattispecie era un caso di somministrazione illegittima per genericità della causale in cinque successivi contratti con una ASL. A differenza che nel settore privato, ove è prevista la sanzione costitutiva di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, nel settore pubblico ciò non è possibile per limite costituzionale ed era dibattuta la possibilità per la PA di essere condannata in assenza di prova di un effettivo pregiudizio. Per analogia con la posizione del lavoratore a termine (art. 32, ora abrogato, del Collegato Lavoro), la Suprema Corte applica la sanzione risarcitoria prevista per l’illegittimità del contratto a termine. Oggi tale sanzione è prevista, rispettivamente per il lavoro a termine e per la somministrazione, dagli artt. 28 e 39 del D. Lgs. 81/2015.

Danno presunto anche nella Pa in caso di nullità dei contratti di somministrazione