Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti

Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti

Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti? Il Tribunale di Roma ha operato una inaccettabile forzatura del dettato normativo: la legge emergenziale richiama espressamente il licenziamento per g.m.o. (art. 3, L. 604/66), pacificamente non applicabile ai dirigenti.
Né si sostenga un’irragionevole disparità di trattamento tra costoro e gli altri lavoratori: il dirigente non è beneficiario di alcun ammortizzatore sociale né può essere sospeso in caso di soppressione o accorpamento della propria funzione.
La funzione direttiva, il ruolo di alter ego, il trattamento economico
correlato rendono la qualifica dirigenziale economicamente e ontologicamente differente e separata dalle altre categorie di lavoratori: lo comprova il particolare status normativo.
La pretesa lettura “costituzionalmente orientata” del giudice romano non rende giustizia all’art. 3 Cost., tantomeno agli artt. 2 e 10, L. 604/66, che rendono la figura del dirigente non assimilabile a quella degli altri lavoratori, finendo per riscrivere la norma emergenziale, senza averne alcun potere o legittimità.
L’analisi nel commento su Il Sole 24 Ore di oggi.

Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti