L’accordo sindacale di mobilità vincola l’imprenditore al suo rispetto e al rispetto dei criteri in esso contenuti non già all’atto della sottoscrizione bensì fino a quando non si modifichi (ulteriormente) la situazione aziendale che ne costituisce il presupposto: un licenziamento per g.m.o. basato sugli stessi motivi intimato a procedura esperita e termini scaduti in violazione del(l’unico) criterio di scelta concordato non può che risultare per ciò stesso illegittimo. Una pronuncia ineccepibile della Corte di Cassazione relativamente ad una fattispecie che spesso si affaccia ai margini delle ristrutturazioni aziendali quando alcuni lavoratori rifiutano l’ipotesi del licenziamento “incentivato”, unico criterio di scelta stabilito nell’accordo sindacale.