Per la reintegra non serve una clausola specifica

Per la reintegra non serve una clausola specifica

Una decisione che avrà effetti importanti sui licenziamenti disciplinari e sul regime di tutela accordata dalla legge Fornero.
La Suprema corte con la recentissima sentenza di pochi giorni fa (11 aprile 2022, n. 11665) ha ritenuto di poter sussumere i comportamenti contestati disciplinarmente nelle ipotesi contrattualmente punite con sanzione conservativa anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non li contempli espressamente, facendo mero riferimento a clausole generali (grave, necessaria o lieve negligenza nel CCNL esaminato). La conseguenza è che alla tutela indennitaria del 5° comma dell’art. 18 SL (12/24 mensilità) si sostituisce la tutela reintegratoria (sia pure attenuata) del 4° comma della norma statutaria: non proprio quello che il Legislatore della legge Fornero sembrava aver voluto introdurre con la riforma della disciplina dei licenziamenti, tantomeno il Legislatore del 2015 del Jobs Act. La sensazione è gattopardesca: ciò che sembrava uscito dieci anni fa dalla porta sta ormai rientrando dalla finestra.
Un breve commento su Il Sole 24 Ore di oggi.

Per la reintegra non serve una clausola specifica