Per la sussistenza dello straining basta la colpa – L’Avv. Giulia Cassano sulla rivista Labor

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Per la sussistenza dello straining basta la colpa

di Giulia Cassano

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11 novembre 2022, n. 33428, torna a pronunciarsi sullo straining, che, pur apparentato tradizionalmente al mobbing, si distingue da quest’ultimo per essere una figura comparsa più di recente nelle aule giudiziarie (Benincasa, Condizioni “stressogene” sul luogo di lavoro: elementi costitutivi della fattispecie di straining, in DRI, 2019, 929 fa riferimento a Trib. Bergamo, 21 aprile 2005, in FI, 2005, I, 3356 ss.; la prima pronuncia in tema di mobbing è, invece, Trib. Torino, 16 novembre 1999, in RIDL, 2000, II, 102 ss., con nota di Pera; in RCP, 2000, 732 ss., con note di Barbui e De Fazio; in DR, 2000, 403 ss., con nota di Bona-Oliva. Tra le pronunce commentate su questa rivista sul tema si vedano: Cass., 28 ottobre 2022, nn. 32018 e 32020, in Labor, 23 Novembre 2022, con nota di Tambasco; Cass., 6 ottobre 2022, n. 29059, in Labor, 15 ottobre 2022, con nota di Tambasco; Cass., 5 agosto 2022, n. 24339, in Labor, 5 settembre 2022, con nota di Tambasco; Cass., 23 maggio 2022, n. 16580, in Labor, 29 maggio 2022, con nota di Tambasco; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3291, in Labor, 2016, 3-4, con nota di Rossi).

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguarda un lavoratore con mansioni di in- formatore scientifico del farmaco, di cui il Tribunale di La Spezia aveva riconosciuto il de- mansionamento e il mobbing subiti, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Genova aveva, però, rovesciato tale statuizione, escludendo, da un lato, il demansionamento e, dall’altro, ritenendo che le vessazioni e le denigrazioni lamentate dal ricorrente fossero da ricondurre unicamente alla sua soggettiva percezione, dal momento che, in realtà, l’ambiente lavorativo era caratterizzato da normali dinamiche conflittuali.


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