Un’interessante precisazione della Cassazione (ordinanza del 7 febbraio 2022, n. 3824) in tema di indennità risarcitoria a favore del lavoratore reintegrato circa il metodo di calcolo e di detrazione dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum. Se ne ricava tuttavia una certa indifferenza per le difficoltà probatorie del datore di lavoro: quantomeno, sarebbe stato opportuno chiarire in che modo l’azienda possa dimostrare che, durante il periodo di estromissione, il dipendente avrebbe potuto rinvenire una nuova occupazione utilizzando l’ordinaria diligenza (profilo del tutto ignorato dall’ordinanza in commento che tratta unitariamente i concetti, in verità distinti, dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum).
Un breve commento sul Quotidiano del Lavoro su Il Sole 24 Ore di oggi.