Il Tribunale di Milano, dopo aver chiesto lumi alla CGUE sulla norma che applica il Jobs Act in caso di conversione dei contratti a termine avviati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui licenziamenti e successivamente convertiti, pur avendo ricevuto un “nulla osta” da parte della Corte comunitaria, disapplica l’art. 1, comma 2, D. Lgs. 23/2015 ritenendolo contrario al diritto comunitario in quanto la norma determinerebbe una discriminazione nelle tutele accordate tra due lavoratori che, assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, finiscono per avere la tutela reale dell’art. 18 S.L. piuttosto che quella indennitaria del Jobs Act in virtù del mero tipo contrattuale all’atto dell’assunzione.
La sentenza si segnala per l’ampiezza argomentativa (41 pagine) e le articolate motivazioni: certamente darà luogo ad un ampio dibattito.
Un breve commento su Il Sole 24 Ore di oggi.