Compiuta giacenza valida ai fini del licenziamento grazie alle schede postali – Angelo Zambelli su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi.

Compiuta giacenza valida ai fini del licenziamento grazie alle schede postali

Documentate dal lavoro tutte le fasi di consegna e restituzione della messiva

Un’interessante pronuncia della Cassazione (sentenza 15397/2023 del 31 maggio scorso) torna a fare il punto sull’idoneità della compiuta giacenza della raccomandata, inviata al domicilio del lavoratore, a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento in essa contenuta.

Prima di entrare nel merito della pronuncia in commento, si ricorda che la lettera di licenziamento ha natura di atto unilaterale recettizio e come tale, in base all’articolo 1334 del codice civile, «produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona a cui è destinata». A norma del successivo articolo 1335 gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come, appunto, la lettera di licenziamento) si reputano conosciuti già nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto recettizio all’indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.

Tornando al caso in esame, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano state respinte le domande di una lavoratrice dirette all’annullamento del licenziamento disciplinare intimatole dal datore di lavoro. In particolare, i giudici di merito ritenevano intervenuta la decadenza dal potere di impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla sua notifica (in base all’articolo 6 della legge 604/1966), giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice, e ciò sebbene il datore avesse omesso di produrre in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento immesso nella cassetta postale.

 


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