La somministrazione può essere abusiva anche dopo la decadenza

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi e su Ntpluslavoro.ilsole24ore.com nella sezione Contenzioso.

La somministrazione può essere abusiva anche dopo la decadenza

Il superamento del terminee per impugnare i contratti non costituisce un limite

Può integrare un «abusivo ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro» la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, ove tale reiterazione oltrepassi «il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea».

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con sentenza 6898/2024, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore aveva agito in giudizio al fine di ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time in capo all’utilizzatore o, in via subordinata, in capo all’appaltatore. E ciò a seguito della sottoscrizione da parte del medesimo lavoratore di circa ottocento contratti a termine in somministrazione aventi ad oggetto le stesse mansioni a favore del medesimo beneficiario, succedutisi – senza soluzione di continuità – per ben 7 anni, e ciò in violazione della Direttiva 2008/104/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di lavoro interinale.

La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, si è limitata a constatare la decadenza del lavoratore dall’impugnativa dei singoli contratti di somministrazione a termine – essendo ampiamente spirato il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 183/2010 – senza, tuttavia, in alcun modo affrontare la questione relativa alla possibile «irregolare, fraudolenta, simulata» somministrazione di lavoro intercorsa tra le parti per superamento del requisito essenziale della temporaneità. La decisione, pertanto, è stata impugnata dal lavoratore dinnanzi alla Suprema corte, sulla base del ritenuto carattere abusivo del ricorso a tale forma di rapporto di lavoro, desumibile «dalla durata della somministrazione…dal 12.07.2007 sino al 24.11.2014» e «dall’esorbitante numero dei contratti di lavoro firmati».


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