Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi e su Ntpluslavoro.ilsole24ore.com.
Licenziamenti collettivi, il risarcimento è adeguato
Legittimo l’indennizzo limitato a 36 mensilità di stipendio e il Dlgs 23/2015 non è andato oltre la delega assegnata
Legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi: non sono «fondate» le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 10, del decreto legislativo 23/2015 (Jobs act) sollevate dalla Corte di appello di Napoli. La Consulta, sentenza 7/2024, respinge i dubbi sollevati con ordinanza 72/2023 e focalizzati sul regime sanzionatorio indennitario previsto in caso di violazione dei criteri di scelta nell’ambito di un licenziamento collettivo.
In particolare, la Corte partenopea aveva ritenuto, anzitutto, che la «rimodulazione della disciplina sanzionatoria del licenziamento collettivo» operata dal Dlgs 23/2015 non sarebbe rientrata nell’ambito della delega testuale prevista dall’articolo 1, comma 7, lettera c) della legge 183/2014 che, secondo tale tesi, aveva demandato al Governo l’adozione di una disciplina che escludesse la possibilità della reintegrazione del lavoratore per i soli licenziamenti economici, intendendosi solo quelli individuali
In secondo luogo, la Corte di merito aveva rilevato come un trattamento differenziato in ragione della mera data di assunzione in una medesima procedura di licenziamento collettivo desse luogo a «un’irragionevole disparità di tutela…divenendo un fattore disarmonico e penalizzante» e, ancora, come tale trattamento costituisse «un affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta».
La Corte costituzionale – dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, ripercorrendone i principali punti di svolta – si è pronunciata, in primo luogo, nel senso dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni per eccesso di delega. In particolare, ha ritenuto la Corte, il sintagma «licenziamenti economici» cui fa riferimento la norma predetta si presenta – in quanto atecnico – come «una formula duttile» e, per ciò stesso, idonea a «essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, come tali anch’essi “economici”», non potendosi dar luogo a distinzione di sorta.
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