Nell’appalto non genuino il licenziamento va effettuato dal committente

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi e su Ntpluslavoro.ilsole24ore.com.

Nell’appalto non genuino il licenziamento va effettuato dal committente

Si applicano le tutele della somministrazione di lavoro irregolare

In caso di appalto non genuino il committente (datore di lavoro sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall’appaltatore (datore di lavoro formale), sulla base dell’interpretazione autentica effettuata dall’articolo 80-bis del Dl 34/2020, estendendo così a tale istituto l’applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro irregolare «per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza 32412/2023, in relazione a una fattispecie in cui una lavoratrice, da un lato, agiva in giudizio per l’inefficacia del licenziamento intimatole dal proprio formale datore di lavoro e, dall’altro, per far valere l’esistenza sin dalla data di assunzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente, beneficiaria della prestazione lavorativa.

La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto le richieste della lavoratrice; la società committente ha presentato ricorso alla Suprema corte asserendo la possibilità, tra l’altro, di avvalersi del licenziamento intimato dal datore di lavoro sostanziale. Ciò ha portato il giudice di legittimità a dover effettuare un’analisi circa l’applicabilità del menzionato articolo 80-bis al caso specifico, anche a fronte dell’abrogazione dell’articolo 27 del Dlgs 276/2003, e dunque del venire meno del rinvio a opera dell’articolo 29 dello stesso decreto.

La Corte di cassazione ha affermato che, in caso di appalto irregolare, deve applicarsi l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che rimanda per le conseguenze giuridiche all’articolo 27, comma 2, tema di somministrazione irregolare. Quest’ultimo articolo, pur sostituito e riproposto nel contenuto dall’articolo 38 del Dlgs 81/2015, continuava a porre criticità sull’effettivo significato da dare agli «atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro» che devono essere intesi come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. A tal proposito, è intervenuto l’articolo 80-bis del Dl 34/2020, quale norma di interpretazione autentica, disponendo che tra quest’ultimi non rientra l’istituto del licenziamento.


Clicca qui per leggere l’articolo completo su NT+ Lavoro de Il Sole 24 Ore.