PER COSTITUIRE UNA RSA È INSUFFICIENTE ESSERE FORTI SOLO A LIVELLO AZIENDALE.

Pubblicato il nuovo articolo di Angelo Zambelli su Il Sole 24 Ore.

 

La Cassazione apre la porta alle organizzazioni sindacali escluse dalla contrattazione, ma ne restringe sensibilmente il varco. È questo il risultato della sentenza 27541/2026, che dà attuazione alla pronuncia della Corte costituzionale 156/2025, introducendo criteri rigorosi per individuare i sindacati comparativamente più rappresentativi legittimati a costituire una Rsa in base all’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

La Consulta ha censurato un sistema nel quale l’accesso alle prerogative sindacali del Titolo III dello Statuto poteva dipendere, in ultima analisi, dalla scelta datoriale di ammettere o meno un’organizzazione alle trattative. L’obiettivo era restituire spazio al pluralismo sindacale, impedendo che un sindacato effettivamente rappresentativo fosse escluso soltanto perché non firmatario del contratto applicato in azienda o non ammesso al negoziato. La Cassazione, chiamata a tradurre quel principio in criteri operativi, lo declina riducendone considerevolmente la portata.

Il primo passaggio è la delimitazione del perimetro della comparazione. La rappresentatività va misurata su scala nazionale come richiesto dalla Consulta, ma all’interno del settore produttivo nel quale opera concretamente l’impresa interessata. Non basta, dunque, una significativa presenza nel mondo del lavoro nel suo complesso: occorre dimostrare una capacità rappresentativa qualificata proprio nel settore di riferimento, individuato attraverso l’attività effettivamente svolta e gli indici oggettivi disponibili.

Il secondo passaggio è ancora più impegnativo. La Corte individua nel dato associativo e in quello elettorale, ove disponibile, gli indici da ponderare paritariamente. Il risultato deve poi essere confrontato con la media di rappresentatività espressa dai sindacati firmatari del contratto collettivo leader del settore. Non è richiesta una prevalenza assoluta su tutte le altre organizzazioni, ma una capacità rappresentativa effettiva, stabile e qualificata, tale da collocare il sindacato tra quelli di rilievo preminente nel settore nazionale considerato.

Infine, e non poteva che essere così, l’onere di allegare e provare tale requisito grava sull’organizzazione che rivendica il diritto alla costituzione della Rsa. Una prova possibile con ogni mezzo, anche presuntivo, ma necessariamente fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.

È proprio qui che emerge la problematicità del criterio. La Cassazione esclude formalmente che la comparazione debba individuare un solo sindacato legittimato e precisa, correttamente, che non opera automaticamente la soglia del 5% prevista per il pubblico impiego e recepita nell’ordinamento interconfederale. Ma il riferimento alla media dei sindacati firmatari del contratto leader finisce per assumere proprio questi ultimi come parametro privilegiato di confronto.

Il rischio è evidente: le organizzazioni autonome, estranee ai tradizionali circuiti confederali e prive di una presenza consolidata nel settore a livello nazionale, potrebbero incontrare difficoltà assai maggiori nel dimostrare il requisito richiesto. Anche un radicamento significativo in singole aziende, magari accompagnato da un numero consistente di iscritti, potrebbe non bastare. E ciò proprio nei casi nei quali l’apertura della Consulta avrebbe dovuto impedire che il mancato accesso alla contrattazione si trasformasse in un ostacolo insuperabile all’esercizio dei diritti sindacali.

La pronuncia, beninteso, non ripristina il monopolio delle confederazioni storiche: nessuna appartenenza confederale costituisce, in sé, un requisito legale. Tuttavia, il criterio elaborato rischia di favorire le organizzazioni già consolidate, rendendo più difficile l’ingresso di soggetti nuovi o alternativi, anche quando esprimano un consenso reale tra i lavoratori, magari solo a livello aziendale che è l’ambito previsto per la costituzione delle Rsa.

La Consulta ha rimosso una barriera formale, ma la sua sostituzione con una verifica comparativa complessa, settoriale e onerosa sul piano probatorio rischia di produrre un effetto selettivo particolarmente intenso. Resta, sullo sfondo, il compito del legislatore, che la stessa Corte costituzionale aveva sollecitato a intervenire organicamente sulla materia.

Senza un sistema trasparente di misurazione e certificazione della rappresentatività, il rischio è che l’apertura al pluralismo – pur difeso nelle sentenze citate – rimanga affidata a contenziosi difficili, con esiti incerti e costi elevati. E che il riconoscimento di un nuovo titolo di accesso alle Rsa finisca per essere, per molti sindacati non confederali, più teorico che effettivo.

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