“Rider, obbligo di trasparenza per i meccanismi di assegnazione delle consegne”: Angelo Zambelli e Alberto Buson Bens su NT+Lavoro de Il Sole 24 Ore

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli e dell’Avv. Alberto Buson Bens è stato pubblicato su Norme e Tributi Plus Lavoro de Il Sole 24 Ore, tratto da Modulo24.

Rider, obbligo di trasparenza per i meccanismi di assegnazione delle consegne

Per il Tribunale di Palermo, è antisindacale la condotta di una società del food delivery che omette di fornire le informazioni relative ai meccanismi di assegnazione delle consegne ai rider

Una innovativa e interessante pronuncia del Tribunale di Palermo del 20 giugno 2023 ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta da una multinazionale del settore del food delivery consistente nel perdurante rifiuto di comunicare alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni previste dall’articolo 1-bis del Dlgs 152/1997, così come modificato dall’articolo 4 del Dlgs 104/2022 (il cosiddetto decreto Trasparenza) e dall’articolo 26 del Dl 48/2023 (il decreto Lavoro), espressamente richieste da queste ultime con apposita comunicazione.
Prima di entrare nel merito della decisione del Tribunale di Palermo, preme anzitutto rilevare che l’obbligo informativo previsto dall’articolo 4 del decreto Trasparenza, ricade in capo a quei datori di lavoro (o committenti pubblici e privati) che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati tesi a rilevare dati utili ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Le modifiche al decreto Trasparenza con il Dl Lavoro

L’onere informativo è stato recentemente modificato dall’articolo 26 del decreto Lavoro, che ha limitato l’obbligo di informativa soltanto a quei sistemi decisionali o di monitoraggio “integralmente” automatizzati. Di conseguenza, sulla base della modifica legislativa, il predetto obbligo non troverebbe applicazione a quei sistemi che solo “parzialmente” gestiscono la prestazione lavorativa, o che si limitano a fornire un supporto a una decisione che però viene poi presa in via definitiva da una persona. Il decreto Lavoro, inoltre, chiarisce come i predetti obblighi non si devono applicare ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Il caso

Tornando alla fattispecie in esame, la società convenuta richiedeva il rigetto del ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori proposto dalle organizzazioni sindacali di categoria ed eccepiva, tra le altre, che le informazioni, oggetto di causa e da questa negate alle organizzazioni sindacali, sarebbero state – sulla scorta delle novità introdotte dal decreto Lavoro – coperte da segreto commerciale e che il sistema di monitoraggio, in relazione al quale queste erano state richieste, non sarebbe stato un sistema “integralmente automatizzato” (così come richiesto dalla modifica legislativa).

Entrando nel merito della questione, al fine di valutare l’esistenza dei requisiti che rendono obbligatoria la comunicazione ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali delle informazioni richieste e, di conseguenza, al fine di verificare la natura antisindacale (o meno) della condotta omissiva della società, il Tribunale di Palermo ha, quindi, ritenuto di operare una duplice indagine: una in relazione al momento del deposito del ricorso (avvenuto il 28 aprile 2023), alla sua notifica e al periodo ad essa precedente e, l’altra, in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore del Decreto Lavoro (ossia dal 5 maggio 2023 in poi).


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