Ritorsivo o discriminatorio licenziamento sempre nullo – Angelo Zambelli su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi.

Ritorsivo o discriminatorio licenziamento sempre nullo

Cambio di disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 24/2023
Il  nuovo regime sembra quasi creare una fattispecie ibrida tra le due ipotesi

La tutela per il licenziamento del whistleblower è stata di recente oggetto di modifiche da parte del Dlgs 24/2023, attuativo della direttiva Ue 2019/1937.

In precedenza, questa protezione era riconducibile alla previsione di un generico «divieto di atti di ritorsione o discriminatori» nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 231/2001, introdotto dalla legge 179/2017).

Nonostante la norma menzionasse indifferentemente discriminazione e ritorsione, e sebbene la sanzione fosse in entrambi i casi quella della nullità, le due fattispecie non erano affatto sovrapponibili, soprattutto in punto di regime processuale, più favorevole al lavoratore per il licenziamento discriminatorio, in cui non è necessario dimostrare la volontà di nuocere.

A livello concettuale, era innegabile che la definizione – di matrice interpretativa – di licenziamento ritorsivo, quale ingiusta e arbitraria reazione a fronte di un comportamento legittimo del lavoratore, meglio si attagliava al licenziamento dovuto alla segnalazione di illeciti, rispetto a quella di licenziamento discriminatorio. Ostava, infatti, alla riconduzione del licenziamento del whistleblower nell’alveo della discriminazione rigorosamente intesa anche il carattere tassativo dei fattori di rischio in presenza dei quali la discriminazione è riconosciuta sulla base della normativa di settore.


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