Somministrazione a termine (ante decreto dignità) a prova di legittimità in caso di reiterato (ab)uso tra le parti – Angelo Zambelli su Il Sole 24 Ore

somministrazione angelo zambelli

L’articolo dell’avv. Angelo Zambelli su Norme & Tributi Plus
de Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2022

La Cassazione, con la sentenza 29570/2022 dello scorso 11 ottobre, torna in pochi mesi (dopo la sentenza 22861/2022 del 21 luglio) a pronunciarsi sulla possibilità che, nonostante l’intervenuta decadenza del prestatore dall’impugnazione del singolo contratto di somministrazione a termine, il reiterato invio mediante missioni di un lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice possa condurre all’accertamento di un’ipotesi di ricorso abusivo all’istituto della somministrazione alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia europea.

Nel caso sottoposto a giudici di legittimità la Corte d’appello di Brescia, esclusa la configurabilità di un unico rapporto di lavoro in presenza di plurimi contratti e confermata la decadenza della loro impugnazione in cui era incorso il lavoratore, aveva escluso la configurabilità di un uso distorto della somministrazione a termine.
Il lavoratore ha dunque richiesto di valutare la congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale rispetto all’articolo 5, comma 5, della direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia. Sul punto, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dalla Corte di legittimità (sentenze 14 ottobre 2020, causa C-681/18 e 17 marzo 2022, causa C-232/20), individuata la «temporaneità» quale requisito immanente e strutturale del lavoro somministrato, impongono di verificare se la pluralità di missioni del medesimo lavoratore presso la stessa impresa determini in concreto una complessiva durata dell’attività presso l’utilizzatore tale da non poter «ragionevolmente qualificarsi temporanea»: da ciò potrebbe infatti ricavarsi un ricorso abusivo al lavoro somministrato in base all’articolo 5, comma 5, della direttiva 2008/104.

Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione, rilevato che la disciplina dettata dal Dlgs 81/2015 in tema di somministrazione a termine applicabile al caso di specie (ante decreto Dignità) non prevede altro se non i limiti quantitativi previsti dal Ccnl), ha ritenuto che l’intervenuta decadenza del lavoratore dall’impugnazione dei singoli contratti impedisce che la vicenda contrattuale sia fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore, ma che tale successione di missioni può considerarsi «fattualmente» rilevante, quale «antecedente storico», per la valutazione sulla possibile elusione del requisito della «temporaneità» che si ricava dalla direttiva 2008/104.


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