Un primo commento sulla sentenza del Tribunale di Trieste per il caso Wartsila – Angelo Zambelli su Il Sole 24 Ore

angelo zambelli sindacati

L’articolo dell’avv. Angelo Zambelli per Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore di oggi, 4 ottobre 2022.

 

La pronuncia del Tribunale di Trieste, relativa alla decisione dell’azienda Wartsila di chiudere un sito produttivo in Italia e assurta agli onori della cronaca nazionale nei giorni scorsi, riguarda per la prima volta la procedura “anti-delocalizzazione” introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e ora potenziata dal decreto Aiuti-ter.

Per decidere in merito, il giudice ha compiuto un’attenta disamina del patrimonio contrattuale collettivo presente in azienda, segnalando come l’impresa avesse più volte, in virtù di relazioni sindacali particolarmente evolute, accettato il confronto e sottoscritto accordi integrativi che non potevano rimanere lettera morta.

In particolare, con ricorso secondo l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, i sindacati avevano affermato che vi era stata una pressoché totale omissione del loro coinvolgimento circa l’andamento produttivo e occupazionale dell’azienda: tale condotta si era tradotta in un comportamento antisindacale poiché la società, sin lì, non aveva mai «fatto trapelare alcunché sull’intenzione di chiudere il sito produttivo».

Da parte sua l’impresa aveva sostenuto che i soggetti collettivi erano stati tempestivamente avvisati della decisione di cessazione dell’attività una volta venuti meno le dinamiche infragruppo e gli obblighi di segretezza derivanti dal market abuse regulation, i quali avevano impedito che la società potesse venire a conoscenza di tale risoluzione della capogruppo se non la sera del giorno prima della comunicazione effettuata il 14 luglio 2022 alle Rsu e alle organizzazioni sindacali.

Ricordato il principio di assoluta indifferenza del nostro ordinamento rispetto alle dinamiche infragruppo, stabilito dalla legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi, e rilevato che l’invocato market abuse regulation prevedeva comunque delle deroghe, secondo il giudice triestino, prima di inviare la comunicazione di avvio dei licenziamenti, sarebbe stato comunque obbligo dell’azienda dare «sfogo all’informazione sindacale rimasta fino a quel momento compressa», di fatto inattuata.


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