Decadenza nell’appalto illecito – Angelo Zambelli su Guida al Lavoro

appalto illecito

L’ultimo saggio degli avvocati Angelo Zambelli e Giulia Cassano su Guida al Lavoro n. 49 de Il Sole 24 Ore.

Collegato Lavoro: doppio termine decadenziale per appalto illecito solo con recesso del committente

Con un percorso argomentativo opinabile, la Corte di Cassazione limita – ulteriormente – l’ambito applicativo dell’art. 32 L. n. 183/2010, escludendone l’operatività in relazione all’appalto illecito: laddove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente, la domanda non può essere assoggettata al doppio termine decadenziale in mancanza di un atto del committente equiparabile ad un recesso o con cui si neghi la titolarità del rapporto di lavoro.

Con la pronuncia n. 34181 del 21 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità del combinato disposto dell’art. 6, L. n. 604/1966, e dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, alla domanda di due lavoratori volta all’imputazione del rapporto di lavoro in capo alla committente, in ragione dell’asserita natura illecita dell’appalto nell’ambito del quale avevano prestato la propria attività lavorativa, nel caso in cui manchi un atto dismissivo del medesimo committente.

Come è noto, sulla base delle disposizioni richiamate è stato esteso il regime dell’impugnazione previsto per il licenziamento – ovverosia l’onere di impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni seguita dal deposito del ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni a pena di decadenza – ad altri casi e, in particolare, per quanto qui interessa, anche ove «si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto».

I motivi della decisione

Nell’escludere che il doppio termine decadenziale si applichi all’appalto illecito, laddove il lavoratore chieda l’imputazione del rapporto lavorativo in capo al committente, la Suprema Corte prende le mosse dalla natura necessariamente impugnatoria dei commi 3 e 4 dell’art. 32 cit. Tali commi1 sono, infatti, da doversi leggere in stretta correlazione rispetto alla disciplina dell’impugnazione del licenziamento, in relazione al quale si prevede chiaramente la necessità di un atto scritto.


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