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L’appuntamento, organizzato da Paradigma, si è tenuto mercoledì 26 novembre.   Alberto Testi ha concentrato l’intervento sulle possibili conseguenze determinate dallo scarso rendimento e sul licenziamento del lavoratore per ricorso abusivo alle assenze dal lavoro, in particolare nell’ipotesi di illegittimo utilizzo dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992. Maggiori informazioni sul seminario sono disponibili qui:https://paradigma.it/iniziativa/eccessiva-morbilita-assenteismo-tattico-e-abuso-dei-permessi-ex-legge-n-104-1992/#programmadf7c-7d3b  
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    Nell’ambito della ultradecennale collaborazione tra Confindustria Varese e i soci di Zambelli & Partners – Studio Legale, Lunedì 24 Novembre, dalle ore 16,30, Alberto Testi ha tenuto una relazione per gli Associati, sulle principali clausole accessorie al contratto di lavoro, quali in particolare: patti di non concorrenza, di stabilità e di prolungamento del preavviso. La relazione si è svolta presso la sede di Confindustria Varese. Zambelli & Partners ringrazia Gianluca Bianchi e Valentina Crespi per questa interessante opportunità...
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La tutela maggiore scatta solo se il ritardo è tale da creare affidamento nell’accoglimento delle giustificazioni del dipendente. Pubblicato da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli. Il licenziamento comunicato dopo la scadenza del termine per l’adozione del provvedimento, previsto dalla contrattazione collettiva, integra una violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970, tale da rendere applicabile la tutela prevista dall’articolo 18, comma 6 dello Statuto (indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità), purché il ritardo non risulti notevole...
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Il datore di lavoro deve agire entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del dipendente. Pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore il nuovo articolo di Angelo Zambelli. Dopo aver chiarito, con la sentenza 16630/2024, che il termine di quindici giorni per la revoca del licenziamento – decorrente dalla comunicazione al datore della relativa impugnazione – si perfeziona con il mero invio della revoca al lavoratore (non essendo richiesta anche la sua ricezione), la Corte di cassazione è ritornata sul tema...
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Legittime le verifiche affidate a un’agenzia investigativa che hanno consentito di verificare condotte fraudolente. Il nuovo articolo di Angelo Zambelli su Il Sole 24 Ore di oggi. Se, da un lato, il controllo esercitato da guardie particolari giurate o dal personale di agenzie investigative non può riguardare, in alcun caso, l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa, dall’altro, può invece avere a oggetto il compimento di «atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale». E lo scarso rendimento può...
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