Back to the future: la Cassazione riporta le lancette dell’ordinamento al 1966 – Angelo Zambelli su Il Sole 24 Ore

tutela lavoratori angelo zambelli

L’articolo dell’avv. Angelo Zambelli per Norme & Tributi Plus de Il Sole 24 Ore dell’11 ottobre 2022.

La sentenza della Corte di cassazione 26246/2022 (si veda Nt+lavoro del 6 settembre), relativa alla decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale critico rispetto alle riforme introdotte dalla legge Fornero (92/2012).

Per comprendere la portata innovativa della decisione, occorre ricordare innanzitutto come, di regola, la prescrizione dei crediti operi via via che i singoli diritti vengono a maturazione. Con la storica sentenza 63/1966, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità degli articoli 2948 numero 4, 2955 numero 2, 2956 numero 1 del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorresse in costanza di rapporto. La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi veniva differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo che il timore del licenziamento potesse spingere il lavoratore a rinunciare ai propri diritti.

Con la successiva entrata in vigore delle leggi 604/1966 e 300/1970, i principi di tutela appena citati divenivano inattuali e inadeguati, tant’è che con la sentenza 174/1972 la Corte costituzionale circoscriveva il differimento della decorrenza della prescrizione solo per quei rapporti per i quali non operasse la cosiddetta stabilità reale (principio della giustificatezza e tutela reintegratoria). A seguito di queste modifiche al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro è stata rimessa recentemente di nuovo in discussione. La regola generale della reintegrazione è stata parzialmente ridimensionata con la modifica dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori e ancor più accentuata con il decreto legislativo 23/2015, che ha sancito la tutela indennitaria quale sanzione tipica del licenziamento illegittimo.

Ritenendo che la tutela reintegratoria fosse ormai riservata a ipotesi residuale, la giurisprudenza di merito si è quindi mostrata più incline a ravvisare la sussistenza della condizione di metus, escludendo il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Tale orientamento, ora confermato dalla Cassazione, sembra tuttavia non considerare i recenti arresti giurisprudenziali che hanno invece notevolmente ampliato il ventaglio di tutele accordate al dipendente illegittimamente estromesso.


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