ANCHE PER I LICENZIAMENTI ECONOMICI IMMUTABILI LE RAGIONI DEL RECESSO

Per la Corte d’appello di Venezia anche in caso di giustificato motivo oggettivo è valido il principio applicato nei licenziamenti disciplinari

Un nuovo articolo di Angelo Zambelli pubblicato nelle pagine Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Vale anche per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il principio – ormai granitico in ipotesi di licenziamento disciplinare – di immutabilità delle ragioni del recesso, con la conseguenza che, anche in caso di soppressione del posto di lavoro, il datore non può addurre a giustificazione del recesso «fatti diversi» da quelli indicati al momento dell’intimazione del recesso. Lo ha affermato la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2024, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore con mansioni di «Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione» e di «Responsabile Gestione Ambientale» era stato licenziato espressamente per soppressione della prima delle due posizioni ricoperte con esternalizzazione delle relative attività.

Il Tribunale di Vicenza, confermando l’ordinanza resa nella fase sommaria del procedimento, aveva respinto in primo grado la domanda di impugnazione del licenziamento promossa dal lavoratore basandosi sulla circostanza che l’attribuzione a un professionista esterno della totalità delle mansioni da lui svolte in precedenza – e, dunque, tanto di quelle di «Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione» quanto di quelle, non menzionate nella lettera di licenziamento, di «Responsabile Gestione Ambientale» – era emersa soltanto nel corso dell’istruttoria, essendosi la società limitata a motivare il licenziamento con l’esternalizzazione delle sole attività di «Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione». In particolare, il giudice di prime cure – ritenendo inapplicabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo «il principio di immutabilità dei motivi» – aveva ritenuto del tutto ininfluente che la lettera di licenziamento non facesse riferimento (anche) alle mansioni di «Responsabile Gestione Ambientale». La decisione veniva quindi impugnata dal lavoratore dinnanzi alla Corte d’appello di Venezia, sulla base della ritenuta inammissibilità dell’istruttoria su «circostanze estranee rispetto alla soppressione del posto di Aspp, unica ragione organizzativa posta a fondamento dell’atto espulsivo.

La Corte veneziana, dal canto suo, chiarisce preliminarmente che il principio dell’immodificabilità delle ragioni comunicate a sostegno del licenziamento deve applicarsi anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Da ciò consegue che il datore di lavoro, una volta comunicato il recesso per soppressione della posizione, può dedurre soltanto «circostanze confermative o integrative» dei fatti posti alla base del licenziamento. Nel caso di specie – prosegue la Corte – essendo le attività di responsabilità in materia di gestione ambientale «ontologicamente distinte ed autonome» da quelle di «Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione», la soppressione delle prime è una «circostanza del tutto autonoma e nuova», che modifica – non integrando né confermando – quella posta a sostegno del licenziamento. Pertanto, la giustificazione del recesso con l’esternalizzazione anche delle mansioni di «Responsabile Gestione Ambientale» contrasta con il principio di immutabilità dei motivi, con la conseguenza che la sentenza impugnata dal lavoratore è, conclude la Corte di appello di Venezia, «errata», e la prova ammessa in primo grado «inammissibile».