Repêchage esteso a posizioni libere in futuro – Angelo Zambelli su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi.

Repêchage esteso a posizioni libere in futuro

Per i giudici è ininfluente che si preveda la successiva soppressione

Nuovo allargamento dell’obbligo di repêchage: la Corte di cassazione (sentenza 12132/2023) ha stabilito che il datore di lavoro, nel valutare la ricollocabilità del dipendente prima di procedere al suo licenziamento, deve prendere in esame anche quelle posizioni che, pur ancora ricoperte, si renderanno «disponibili in un arco temporale del tutto prossimo alla data in cui viene intimato il recesso».

Secondo i giudici, con un’interpretazione estensiva degli obblighi di correttezza e buona fede che devono informare il rapporto di lavoro anche nella fase del recesso, la situazione aziendale cristallizzata al momento del licenziamento non costituisce più il perimetro certo entro cui valutare la ricollocabilità del lavoratore. L’obbligo di repêchage deve, infatti, riguardare anche posizioni lavorative “prossimamente” disponibili.

Tale principio viene affermato in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore, ritenuto illegittimo, appunto, per violazione dell’obbligo di repêchage, nell’ambito di una complessa vicenda processuale (c’era già stato un rinvio alla Corte d’appello). Nel caso specifico, le posizioni lavorative «disponibili in un arco temporale del tutto prossimo» erano quelle di due colleghi, con mansioni fungibili rispetto a quelle svolte dal licenziato che, al momento del licenziamento, avevano già rassegnato le dimissioni e si trovavano in preavviso.

 


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