Reintegrazione facoltativa illegittima se il fatto non esiste

Reintegrazione facoltativa illegittima se il fatto non esiste

L’assoluta discrezionalità del giudice di disporre o meno la reintegrazione in caso di accertata manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento, è stata ritenuta irragionevole, “disarmonica” e contraria al principio di uguaglianza dalla Corte costituzionale, considerato che tale discrezionalità non è prevista nel caso di (semplice) insussistenza del fatto contestato in caso di licenziamento disciplinare e l’assenza di qualsiasi criterio applicativo nella norma che possa ancorare o circoscrivere la scelta del giudice del merito.
In sintesi, queste le motivazioni contenute nella sentenza depositata ieri in cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 7, secondo periodo, dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui prevede che il giudice “può altresì disporre” invece che “applica altresì” la disciplina di cui al quarto comma dell’art. 18 in caso di manifesta insussistenza del g.m.o.
Un breve commento su Il Sole 24 Ore di oggi.

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