In caso di accertata nullità della cessione di un ramo di azienda e di messa in mora del datore di lavoro cedente, al lavoratore passato alle dipendenze del cessionario e da questi retribuito spetta, comunque, il diritto a percepire dall’alienante la normale retribuzione senza possibilità di detrarre l’aliunde perceptum, ciò a prescindere dall’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 39148/2021 del 9 dicembre scorso.
Un breve commento sul Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore di oggi.