Trasferimento d’azienda nullo, retribuzione integrale dovuta anche se c’è la buonuscita del cessionario

Trasferimento d'azienda nullo, retribuzione integrale dovuta anche se c'è la buonuscita del cessionario

In caso di accertata nullità della cessione di un ramo di azienda e di messa in mora del datore di lavoro cedente, al lavoratore passato alle dipendenze del cessionario e da questi retribuito spetta, comunque, il diritto a percepire dall’alienante la normale retribuzione senza possibilità di detrarre l’aliunde perceptum, ciò a prescindere dall’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 39148/2021 del 9 dicembre scorso. 
Un breve commento sul Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore di oggi. 

Trasferimento d'azienda nullo, retribuzione integrale dovuta anche se c'è la buonuscita del cessionario