Al personale non scioperante affidabili anche mansioni inferiori

Un nuovo articolo a firma dell’Avv. Angelo Zambelli è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Norme & Tributi e su Ntpluslavoro.ilsole24ore.com.

Al personale non scioperante affidabili anche mansioni inferiori

Confermata dal Tribunale di Udine la legittimità del «crumiraggio interno». I compiti più bassi devono essere accessori rispetto a quelli assegnati di solito

Non costituisce «condotta antisindacale» il comportamento del datore di lavoro che, nel caso di proclamazione di uno sciopero, «disponga l’adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se tale adibizione avvenga mediante l’assegnazione a mansioni inferiori». Lo ha ribadito, da ultimo, il Tribunale di Udine, con decreto del 7 febbraio 2024, in relazione a una fattispecie in cui, in occasione di uno sciopero di «durata limitata a una sola giornata», i lavoratori che vi avevano aderito erano stati sostituiti dalla società resistente – nel tentativo di «limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda» – con altri dipendenti rimasti in servizio e inquadrati, in due casi, in qualifiche superiori.

Il Giudice friulano, individuando la questione di diritto nel delicato «bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore», ricostruisce anzitutto il «contesto interpretativo giurisprudenziale» in cui la vicenda si inserisce.

In particolare – chiarisce preliminarmente il Tribunale – se, da un lato, «rappresenta ormai un orientamento giurisprudenziale e dottrinale pressoché consolidato quello atto a negare la legittimità del cosiddetto crumiraggio esterno» – con la conseguenza che al datore di lavoro è fatto divieto di «sopperire all’assenza degli scioperanti assumendo a vario titolo personale esterno» – lo stesso non può dirsi con riguardo al cosiddetto «crumiraggio interno». Sotto questo profilo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Giudice di Udine, ha escluso a più riprese che, in relazione a uno sciopero, possa integrare un comportamento antisindacale il «contingente affidamento», da parte del datore di lavoro, delle mansioni, anche inferiori, svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, ove tale affidamento avvenga «eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali». In altri termini, ha ritenuto il Giudice del merito, non costituisce violazione dell’articolo 2103 del Codice civile l’adibizione dei lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori se, e solo e soltanto se, «tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie dei lavoratori così assegnati».

La ratio di tale impostazione è da rintracciarsi nel tentativo di assicurare pari dignità ai diritti sopra citati, contemperando quello di scioperare con quello della libera iniziativa economica, «essendo l’uno condizione di esistenza dell’altro». Ne deriva, dunque, che il datore di lavoro, «purché non la impedisca», non può «accettare supinamente tutte le conseguenze negative derivanti dalla astensione», con la conseguenza che «non gli si può negare di fare uso del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva».


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